Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine

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Art. 87 cpv. 1 LDIP

L’articolo 87 riguarda la successione di un cittadino svizzero domiciliato all’estero. Il capoverso 1 prevede la competenza sussidiaria delle autorità svizzere del luogo di origine «sempreché l’autorità estera non si occupi della successione». Il suo tenore si distingue da quello del capoverso 88 capoverso 1 («sempreché le autorità estere non se ne [della successione] occupino») in cui è il sostantivo e il verbo sono al plurale. Nella letteratura specializzata questa differenza – presente solo nelle versioni italiana e tedesca – ha sollevato una controversia in merito alla questione se s’intenda solo l’autorità competente dell’ultimo domicilio oppure anche le autorità competenti di eventuali altri Stati la cui competenza può essere riconosciuta dalla Svizzera (art. 96)18.

Nell’interesse della certezza del diritto, l’avamprogetto intende chiarire tale questione, proponendo una soluzione che funge da compromesso tra le due opinioni19. Per motivi pratici, il punto di partenza è la variante ristretta secondo cui occorre tenere conto solo dello Stato dell’ultimo domicilio. Non si dovrebbe infatti pretendere dalle autorità svizzere in materia di successione di individuare, attraverso accertamenti giuridici complessi, tutti gli Stati le cui decisioni potrebbero essere riconosciute secondo l’articolo 9620. Lo stesso vale per gli eredi, che non dovrebbero essere costretti a interpellare tutti questi Stati prima di affidare la competenza alle autorità svizzere. Nel contempo le autorità svizzere dovrebbero tuttavia avere la possibilità di evitare determinati conflitti di competenza positivi21. Pertanto, il secondo periodo proposto nell’articolo 87 capoverso 1 permette loro di subordinare la loro competenza anche all’inoperosità di altri Stati e non solo a quella dello Stato di domicilio della persona deceduta, se sussiste la possibilità che le autorità di un determinato Stato si occupino anch’esse della successione. Nel singolo caso può trattarsi di un eventuale Stato di origine dell’ereditando, dello Stato della sua ultima dimora abituale e, nella misura in cui si tratti solo di singoli beni successori, dello Stato in cui questi sono situati22. L’autorità svizzera interpellata può domandare alla persona che le chiede di condurre la procedura la prova di aver interpellato uno o vari di questi Stati23. Prima, l’autorità svizzera deve tuttavia accertare se lo Stato in questione è competente secondo il proprio diritto. La modifica tiene conto soprattutto del regolamento europeo, che dichiara competenti gli Stati menzionati, sempreché si tratti di Stati membri24.

18Cfr. SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-LDIP, op. cit., N 5 segg. ad art. 87, e BUCHER,

Commentaire Romand LDIP/CL, Basilea 2011, N 4 ad art. 87, entrambi con rinvii.

19Anche in sede di consultazione degli esperti i pareri erano divergenti.

20Ad esempio gli Stati le cui decisioni sono riconosciute nello Stato dell’ultimo domicilio

(art. 96 cpv. 1 lett. a).

21La prevenzione di conflitti di competenza positivi era uno degli obiettivi principali del

disegno del Consiglio federale relativo all’art. 87 cpv. 1 (cfr. messaggio LDIP, op. cit., n. 262.2).

22 Secondo il nuovo art. 96 cpv. 1 lett. d gli atti giuridici degli Stati in questione possono essere riconosciuti in Svizzera. Se uno di questi Stati è già intervenuto, l’autorità svizzera deve obbligatoriamente tenere conto della sua competenza e sospendere la propria procedura (art. 9 LDIP).

23 Cfr.. SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-LDIP, op. cit., N 19 ad art. 87.

24 Lo Stato di cui l’ereditando era cittadino è tuttavia competente soltanto se al momento della successione una parte dei relativi beni erano situati sul suo territorio. Cfr. gli art. 4,

10 par. 1 lett. a e 2 del regolamento europeo.