Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine

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L’articolo 92 vigente parla esclusivamente dell’esecuzione testamentaria. L’avamprogetto menziona invece, per motivi di chiarezza, anche l’amministrazione della successione, con cui s’intende l’ordine delle autorità di liquidare la successione ai sensi dell’administration della common law oppure dell’articolo 29 del regolamento europeo (in cui si parla dell’«amministratore della successione»). Non è invece contemplato un mero amministratore dell’eredità ai sensi dell’articolo 554 CC, il cui compito si limita a provvedimenti conservativi. La mera amministrazione dell’eredità continuerà a essere sottoposta allo stato d’apertura55.

Art. 92 LDIP, integrazione rigettata

Un parere in sede di consultazione degli esperti ha proposto di integrare gli articoli 90-95 LDIP con una disposizione sul diritto applicabile ai certificati ereditari. Ciò appare tuttavia inutile, in quanto, nel caso in cui il certificato è rilasciato da un’autorità svizzera in materia di successione, il Tribunale federale ritiene applicabile l’articolo 559 CC56. È pertanto il diritto interno a definire gli aventi diritto a un certificato, le relative condizioni nonché la forma e la procedura del rilascio. Nel presente contesto, il diritto applicabile alla successione (stato successorio) è rilevante soltanto per determinare chi deve essere considerato erede57. La situazione legale appare quindi sufficientemente chiara.

Secondo la dottrina predominante il campo d’applicazione dello stato successorio si estende anche agli effetti di legittimazione del certificato ereditario58. Secondo il Consiglio federale va tuttavia distinto tra ciò che il regolamento europeo chiama «effetti probatori» e gli effetti di legittimazione in senso stretto. Secondo l’articolo 59, l’effetto probatorio di un atto pubblico è retto dal diritto dello Stato che l’ha rilasciato e ciò deve valere anche nell’ambito della LDIP. Nel caso di un certificato ereditario svizzero, lo stato di erede è considerato dimostrato fintanto che non sia pronunciata una sentenza contraria (o non sia revocato il certificato)59. Nel caso

Con la modifica proposta, l’art. 67 cpv. 1 lett. a n. 2 e 4 e lett. b n. 3 dell’ordinanza sul registro fondiario, che presume che il cosiddetto «avente diritto temporaneo» acquisisce la proprietà della successione, si applicherebbe soltanto a un executor o administrator designato all’estero, la cui attestazione o designazione è riconosciuta secondo l’art. 96 LDIP.

55Sulla situazione legale attuale cfr. la sentenza del Tribunale federale 5A_758/2007 del

3 giu. 2008.

56Cfr. DTF 118 II 108 consid. 2b e la sentenza 5A_758/2007 del 3 giu. 2008.

57Il termine di «erede» è definito secondo l’art. 483 cpv. 2 CC, secondo cui è considerato

erede chi raccoglie l’intera successione o una frazione di essa. Il fatto che lo stato successorio sia determinante per la questione della devoluzione si evince dal tenore dell’art. 92 cpv. 1: «Il diritto applicabile alla successione determina, [...]chi e in qual misura vi ha

diritto [...].»

58 Vgl. DALLAFIOR, Die Legitimation des Erben, Eine rechtsvergleichende und international-privatrechtliche Studie, Schweizer Studien zum internationalen Recht, Vol. 66, Zurigo 1990, pag. 153 segg. Dello stesso parere HEINI, ZK-LDIP, N 13 ad art. 92; SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-IPRG, N 5 ad art. 92 LDIP; DUTOIT, Droit international privé, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4a ed., Basilea 2005, N 3 ad art. 92; KUHN, op. cit., pag. 65, e BERTHER, Die internationale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen, -österreichischen und -englischen Erbfällen, Schweizer Schriften zur Vermögenberatung und zum Vermögensrecht, Vol. 3, Zurigo 2001, pag. 219.

59 Cfr. KARRER/VOGT/LEU, Basler Kommentar ZGB II, 5a ed., 2015, N 45 ad art. 559.