Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine

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cella il passo in questione e disciplina l’oggetto nel nuovo capoverso 3bis (per maggiori dettagli cfr. il commento al cpv. 3bis).

Il testo di legge vigente non parla tuttavia di «contratti successori reciproci», bensì più in generale di «disposizioni reciproche a causa di morte». Se ne deve dedurre che vadano contemplati anche i testamenti «reciproci». Dalla legge non si evince tuttavia a quali situazioni ci si riferisca. Secondo il messaggio del Consiglio federale il legislatore all’epoca si riferiva ai cosiddetti «testamenti corrispettivi», ossia i testamenti reciprocamente coordinati e dipendenti l’uno dall’altro81. Dalla disposizione in questione non si riescono tuttavia a dedurre criteri chiari. La nuova versione del capoverso 3 proposta dall’avamprogetto intende fare chiarezza in merito. Il nuovo testo parla di «contratti successori» e non di «disposizioni reciproche a causa di morte» e chiarisce nel contempo che determinate combinazioni di testamenti sono equiparate ai contratti successori (per maggiori dettagli cfr. il commento al secondo periodo). Tutti gli altri testamenti sono contemplati dal nuovo articolo 94. Oltre a fare maggiore chiarezza, questo approccio consente anche un’armonizzazione con il sistema del regolamento europeo. Infatti anche quest’ultimo disciplina i testamenti e i patti successori (ossia i contratti successori) in due articoli distinti (24 e 25), qualificando tuttavia alcuni testamenti come patti successori (art. 3 par. 1 lett. b; per maggiori dettagli cfr. il commento al secondo periodo).

Oltre a sostituire «disposizioni a causa di morte» con «contratti successori», è stata cancellata anche l’espressione «reciproci» sostituendola con «contratti successori con due o più disponenti». Il gruppo di esperti ha osservato che è fuorviante descrivere la fattispecie con il termine «contratti successori reciproci». Infatti i disponenti non devono obbligatoriamente designarsi a vicenda come attributari, poiché possono prevedere attribuzioni anche a terzi.

In seguito alla novità prevista nel capoverso 3, la rubrica può essere accorciata a «Contratti successori».

Art. 95 cpv. 3 LDIP, secondo periodo

Con il secondo periodo del capoverso 3 determinate combinazioni di testamenti sono equiparate ai contratti successori ai sensi dell’articolo 95 (per maggiori dettagli cfr. il commento al primo periodo). Sono contemplati i testamenti coordinati tra loro che, alla stregua dei wechselbezüglichen gemeinschaftlichen Testamente (testamenti reciproci comuni) del diritto tedesco o dei mutual wills di common law82, sono da intendersi come espressione di un patto vincolante tra i disponenti e che quindi sotto il profilo materiale equivalgono a un contratto successorio. Anche in questo punto la nuova versione del capoverso 3 è conforme al regolamento europeo (cfr. art. 3 par. 1 lett. b del regolamento).

Art. 95 cpv. 3bis LDIP, primo periodo

L’avamprogetto completa l’articolo 95 LDIP con un nuovo capoverso 3bis, secondo cui le parti di un contratto successorio possono sottoporre il contratto a uno dei

81 Messaggio LDIP, op. cit., n. 264.1.

82 Cfr. BONOMI, Bonomi/Wautelet, op. cit., N 7 ad art. 25.