Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine

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In analogia all’articolo 24 del regolamento europeo le questioni disciplinate dal nuovo articolo 94 saranno sottoposte al diritto del domicilio dell’ereditando al momento della realizzazione del testamento e non più al diritto del domicilio dell’ereditando al momento della successione. Permane una differenza rispetto all’articolo 24 del regolamento europeo, in quanto si rinvia al diritto del domicilio e non al diritto della residenza abituale. Ciò risulta dalla decisione di fondo di fondarsi, per la LDIP, sul domicilio e non – come previsto nel regolamento europeo – sulla residenza abituale (cfr. il commento all’art. 90 cpv. 1).

In sede di consultazione scritta degli esperti la grande maggioranza si è espressa a favore del rinvio speciale secondo il modello del regolamento europeo64 e nel gruppo di esperti tale proposta non è stata contestata. Il motivo per il trattamento diverso di testamenti e contratti successori nella LDIP vigente è dovuto al fatto che, a differenza dei testamenti, in molti casi i contratti successori non possono essere affatto o solo difficilmente (con il contributo della altre parti contrattuali) adeguati a un successivo cambio di domicilio dell’ereditando, il che rende necessario un disciplinamento speciale. Da questo punto di vista, per i testamenti un rinvio speciale non appare obbligatoriamente necessario; tuttavia è oggettivamente giustificabile. Anche il testamento è in stretto rapporto territoriale con il diritto del domicilio dell’ereditando al momento della realizzazione, poiché di regola si tratta del diritto sul quale l’ereditando si è fondato nella redazione del testamento. Il rinvio speciale ha lo svantaggio che l’autorità svizzera competente deve tenere conto, oltre che del diritto applicabile alla successione, anche di un ulteriore ordinamento giuridico; tuttavia l’autorità può di norma accollare alla persona che mette in dubbio la validità del testamento la prova delle pertinenti disposizioni del diritto straniero (art. 16 LDIP). Se l’ereditando ha sottoposto la successione al suo diritto nazionale, non si arriva alla suddetta suddivisione del diritto applicabile, poiché il diritto nazionale si applica a tutte le questioni (cfr. il proposto art. 94 cpv. 2).

Quanto al campo d’applicazione materiale dell’articolo 24 del regolamento europeo vi è una certa indeterminatezza. Sono contemplate chiaramente le questioni giuridiche concernenti la realizzazione del testamento in senso materiale (in particolare l’ammissibilità di un rappresentante), il divieto di disporre per quanto riguarda determinate persone, i vizi di volontà (frode, coercizione, errore), la vincolatività del testamento per la successione e la sua revoca65. È pure contemplata l’ammissibilità di massima di testamenti (p. es. di testamenti corrispettivi, cfr. il commento all’art. 95 cpv. 3)66. La situazione non è invece chiara per quanto riguarda l’ammissibilità di contenuti specifici del testamento (istituzione di eredi sostituti, istituzione di una fondazione, ecc.) e dei loro effetti. In questi punti le opinioni della dottrina sono divergenti67. Sorge quindi la domanda se il nuovo articolo 94 debba contemplare quest’ultimo ambito o se l’adeguamento al regolamento europeo debba

64 Cfr. anche ROMANO, op. cit., pag. 276. Critico invece PICHT/STUDEN, op. cit., pag. 322.

65 Cfr. in merito art. 26 del regolamento europeo.

66 Cfr. WEISS/BIGLER, Die EU-Erbrechtsverordnung - Neue Herausforderungen für die internationale Nachlassplanung aus Schweizer Sicht, in: successio 2/2014, pag. 163 segg., pag. 186 nota 135.

67 Cfr. FISCHER-CZERMAK, in: Dexler-Hübner/Schauer (a c. di), EuErbVO - Kommentar zur EU-Erbrechtsverordnung, Vienna 2015, N 8 ad art. 24, e BONOMI, Bonomi/Wautelet, op. cit., N 15 ad art. 24.