Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine

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di una certificazione ereditaria rilasciata all’estero, si applicano le regole dello Stato interessato. La questione della validità della prova fornita con il certificato ereditario nonché del diritto determinante per la fattispecie dipendono dal contesto in cui essa si pone. Se si tratta dell’iscrizione dell’erede nel registro fondiario, il diritto applicabile al fondo in questione deve determinare la misura in cui la persona che si designa come erede debba dimostrare il suo stato60. Ai fondi svizzeri si applicano l’articolo 965 CC e l’articolo 65 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sul registro fondiario61. Quest’ultimo è inteso ai sensi dell’articolo 559 CC62 e quindi un documento estero deve avere almeno la stessa forza probatoria della dichiarazione di riconoscimento secondo il CC. Il diritto applicabile alla relazione bancaria in questione determina invece la prova che il presunto erede deve fornire a una banca.

Il gruppo di esperti ha discusso l’opzione di inserire in un nuovo articolo 96a LDIP una regola corrispondente all’articolo 59 del regolamento europeo (in relazione ai certificati ereditari). Tuttavia l’idea è stata respinta, poiché una siffatta regola si può evincere anche dall’articolo 96 LDIP, secondo cui i documenti stranieri concernenti la successione, compresi i certificati ereditari63, vanno riconosciuti a determinate condizioni. Il riconoscimento di un documento significa in fin dei conti anche l’adozione dei relativi effetti previsti dallo Stato che l’ha rilasciato.

Art. 93 LDIP

La disposizione è abolita e il suo contenuto è inserito negli articoli 94 e 95, poiché il nuovo articolo 94 contiene una disposizione sul diritto applicabile ai testamenti (cfr. sotto).

Art. 94 cpv. 1 LDIP

La disposizione vigente dell’articolo 94 è sostituita da un’altra dal contenuto diverso. Il nuovo articolo si compone di tre capoversi e la rubrica recita «Testamento».

Lo scopo principale della modifica è l’adeguamento al regolamento europeo nell’interesse dell’armonizzazione del diritto. Le questioni riguardanti l’efficacia materiale e l’interpretazione di un testamento sottostanno attualmente in linea di massima al diritto applicabile alla successione nel suo insieme (stato successorio). L’avamprogetto prevede ora per tali questioni un rinvio speciale che si ispira all’articolo 24 del regolamento europeo. Per i contratti successori la LDIP prevede già un rinvio speciale (art. 95), mentre per l’efficacia materiale del testamento è previsto soltanto un rinvio parziale che si limita alla questione della capacità di disporre. Questo rinvio speciale parziale è oggetto del vigente articolo 94, che l’avamprogetto propone di sostituire.

60 Così anche il regolamento europeo (cfr. il considerando 18).

61 Secondo cui per attestare l’acquisto della proprietà in caso di successione deve essere fornito un «certificato attestante che gli eredi legali e gli eredi istituiti sono i soli eredi del defunto».

62 Cfr. FASEL, Grundbuchverordnung (GBV) vom 23. September 2011, Kommentar, 2a ed., Basilea 2013, N 16 ad art. 65.

63 Cfr. SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-IPRG, op. cit., N 4 ad art. 96 con rinvii.