Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine

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denza39. Nell’applicazione dell’articolo 90 capoverso 2 i tribunali hanno la possibilità di tenere conto del diritto europeo, come d’uso anche in altri settori della LDIP. L’attuale giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 125 III 35) permette in linea di massima una scelta concludente del diritto ed è quindi conforme al regolamento europeo.

Art. 90 cpv. 2 LDIP, secondo periodo

Questo nuovo periodo introduce un disciplinamento analogo a quello dell’articolo 91 capoverso 2 (cfr. i commenti a tale disposizione e all’art. 87 cpv. 2). Anche qui è previsto un collegamento tra proroga di foro e scelta del diritto con la possibilità di un opt-out. Nella prassi tale disciplinamento sarà applicato soltanto nei casi in cui lo Stato prorogato non si ritiene competente oppure non fa uso della sua competenza e pertanto le autorità svizzere continueranno a occuparsi della successione (cfr. l’art. 86 cpv. 4 dell’avamprogetto). Per il resto la questione del diritto applicabile di regola non si pone più per la Svizzera40.

Art. 90 cpv. 3 LDIP

L’avamprogetto trasferisce il secondo periodo del vigente articolo 90 capoverso 2 in un nuovo capoverso 3, poiché nel capoverso 2 è stato inserito un nuovo secondo periodo.

Il periodo dislocato stabilisce che la disposizione dell’ereditando di cui al primo periodo del capoverso 2, secondo cui la successione è sottoposta al diritto di uno dei suoi Stati nazionali, decade se, al momento della morte, egli non era più cittadino di tale Stato o se era divenuto cittadino svizzero.

Alla luce della modifica proposta nel primo periodo del capoverso 2 (vedi sopra), l’acquisto successivo della cittadinanza svizzera non ha più importanza. Infatti, la cittadinanza svizzera non toglie più a una persona che possiede anche un’altra cittadinanza la possibilità di sottoporre la sua successione al diritto del suo altro Stato di origine. L’ultima parte del periodo è quindi stralciata.

Quanto alla perdita successiva della cittadinanza straniera, non appare oggettivamente opportuno annullare una scelta del diritto già effettuata. È infatti senz’altro sostenibile l’opinione secondo cui è sufficiente che al momento della scelta vi era un rapporto determinante con il diritto scelto. Una soluzione di questo tipo ha il vantaggio di essere durevole. Una volta fatta, la scelta del diritto, sempreché non venga revocata, rimane valida anche se cambiano le circostanze esterne. Si propone pertanto di completare l’adeguamento parziale all’articolo 22 del regolamento europeo41 cui mira la modifica del primo periodo dell’articolo 90 capoverso 2 preponendo la particella «non» al sintagma «è inefficace».

39 Cfr. il messaggio LDIP, op. cit., n. 263.3.

40 In seno al gruppo di esperti sono stati espressi alcuni dubbi sulla necessità di questa disposizione.

41 Secondo l’art. 22 par. 1 del regolamento europeo è sufficiente che la persona in questione era cittadina dello Stato al cui diritto ha sottoposto la sua successione al momento della scelta di tale diritto.