Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo

diritti nazionali del disponente o di uno dei disponenti, a seconda che si tratti di un contratto successorio unilaterale o reciproco. Anche questa novità porta a un’armonizzazione con il regolamento europeo (cfr. art. 25 par. 3 del regolamento).

Il disciplinamento vigente previsto dal capoverso 3, abrogato dall’avamprogetto (cfr. il commento al cpv. 3), non è chiaro. Nel messaggio concernente la LDIP83 sembra essere interpretato come complemento al capoverso 2, nel senso che in caso di contratti successori reciproci i disponenti possono sottoporre la loro successione soltanto a un eventuale diritto nazionale comune84. L’assoggettamento a un diritto nazionale comune, prevista dal passo in questione, può tuttavia riferirsi anche al contratto successorio comune invece che alle singole successioni, il che appare oggettivamente più appropriato. Il nuovo capoverso 3bis chiarisce la situazione giuridica adeguandola a questa seconda interpretazione.

Oltre al suddetto chiarimento, il nuovo disciplinamento proposto amplia anche il margine di manovra delle parti. Sarà infatti possibile sottoporre il contratto successorio a un diritto comune anche laddove le parti non abbiano una cittadinanza comune. Il nuovo disciplinamento ha inoltre il vantaggio di rendere possibile il coordinamento con il regime dei beni, che prevede anch’esso la possibilità di scegliere uno dei diritti nazionali (art. 52 cpv. 2 LDIP). La soluzione è stata d’altronde sostenuta dalla netta maggioranza dei pareri pervenuti nell’ambito della consultazione scritta degli esperti. Uno dei pareri critici ha osservato che se il contratto successorio è sottoposto al diritto nazionale di uno dei contraenti, gli eredi dell’altro contraente si troverebbero di fronte a un diritto con cui non hanno nessuna dimestichezza. Nel caso in esame, il rapporto territoriale con il contratto successorio è più importante del rapporto territoriale con gli eredi. Inoltre, la scelta del diritto non tange la porzione legittima, particolarmente importante per gli eredi (cfr. il commento al cpv. 1). Nel gruppo di esperti la modifica non ha dato adito a discussioni.

A differenza del passo cancellato nel capoverso 3 e in conformità con il regolamento europeo, il disciplinamento previsto dal capoverso 3bis primo periodo si riferisce anche ai contratti successori unilaterali disciplinati nei capoversi 1 e 2, nel qual caso tuttavia può essere scelto solo il diritto nazionale o uno dei diritti nazionali del disponente. Secondo il diritto vigente soltanto la successione intera può essere sottoposta a tale diritto.

Art. 95 cpv. 3bis LDIP, secondo periodo

Il secondo periodo del capoverso 3bis si fonda sul tenore proposto per l’articolo 90 capoverso 3. Anche in questo caso l’assoggettamento a un determinato diritto nazionale non è inefficace se al momento della morte il disponente non è più cittadino dello Stato in questione. Poiché l’articolo 95 è stato introdotto per garantire la costanza dei contratti successori (cfr. il commento al cpv. 1), il suddetto disciplinamento s’impone.

83 Op. cit., n. 264.1

84 Analoga anche l’interpretazione di SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-LDIP, op. cit., N 6 ad art. 95.