Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

Un parere espresso in sede di consultazione scritta degli esperti ha sostenuto che la differenza dei presupposti di applicazione degli articoli 87 e 88 LDIP sia voluta, poiché si sarebbe inteso concedere agli eredi degli Svizzeri all’estero un accesso privilegiato ai tribunali svizzeri. Tuttavia tale intenzione non risulta dal messaggio25, che parla piuttosto di una competenza d’emergenza per evitare conflitti di competenza negativi, il che lascia propendere per una mera competenza sussidiaria. Infine, gli Svizzeri all’estero non hanno alcun interesse a un disciplinamento che espone i loro eredi al rischio dell’incertezza del diritto in seguito a un conflitto di competenza positivo. Se ciononostante è interessata alla competenza svizzera, la persona in questione può prevedere una pertinente proroga di foro nel testamento o nel contratto successorio.

Un altro parere propone una modifica del riferimento al luogo di origine previsto dal diritto in vigore. Secondo tale parere, dovrebbero essere competenti innanzitutto le autorità svizzere dell’ultimo domicilio dell’ereditando, mentre quelle del luogo di origine dovrebbero esserlo soltanto in assenza di un precedente domicilio in Svizzera. Tuttavia, la competenza locale a livello nazionale è di importanza secondaria. Inoltre, è probabile che in molti casi anche l’ultimo domicilio svizzero non abbia un rapporto degno di nota con la successione, soprattutto se risale a molto tempo addietro. Il riferimento al luogo di origine garantisce che sussista comunque una competenza in Svizzera. Se l’ereditando aveva anche un secondo luogo d’origine, la parte in causa può scegliere liberamente tra i due fori26, il che non appare problematico. Alla luce di quanto detto, il duplice riferimento causerebbe complicazioni non necessarie.

Art. 87 cpv. 2 LDIP

Per la successione degli Svizzeri all’estero, il vigente articolo 87 capoverso 2 LDIP prevede la competenza svizzera se l’ereditando ha deciso una pertinente proroga di foro. In tale contesto, la scelta del diritto svizzero corrisponde a una proroga di foro, il che significa che si presume che scegliendo il diritto svizzero l’ereditando abbia anche voluto scegliere la competenza delle autorità svizzere.

Nella consultazione scritta degli esperti è stato proposto di discutere lo stralcio di tale presunzione, poiché la proroga di foro a favore della Svizzera di uno Svizzero all’estero implica un notevole rischio di generare un conflitto di competenza positivo, se l’ultimo domicilio (o eventualmente l’ultima dimora abituale, se divergente) dell’ereditando si trovava in uno Stato parte del regolamento europeo. È pertanto espressamente necessaria una pertinente proroga di foro; soluzione che la maggioranza dei pareri degli esperti ritiene sensata27. Nell’articolo 87 capoverso 2 dell’avamprogetto viene ora proposta una soluzione di compromesso, proposta da alcuni dei pareri contrari e sostenuta dal gruppo di esperti, secondo cui in caso di scelta del diritto svizzero si continua a presumere la proroga di foro. Tuttavia l’ereditando avrà la possibilità di annullare tale presunzione mediante una clausola secondo cui la scelta del diritto non è da intendersi anche come proroga di foro. A

25 Op. cit., n. 262.2.

26 Cfr. SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-LDIP, op. cit., N 20 ad art. 87.

27 Critici invece PICHT/STUDEN, op. cit., pag. 321.