Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine

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l’ereditando abbia […] sottoposto la sua successione al diritto […]» è ora applicabile anche ai casi di cui all’articolo 87 capoverso 1. Alla scelta del diritto ai sensi della presente disposizione vanno applicate in linea di massima le medesime regole della scelta di cui all’articolo 90 capoverso 2. Nella prassi occorrerà tuttavia tenere conto che per la presunzione di una scelta tacita del diritto si dovrà essere più prudenti rispetto a detta disposizione (cfr. il commento all’art. 90 cpv. 2 primo periodo) se si tratta di un caso di cui all’articolo 87 capoverso 2; il fatto che l’ereditando abbia deciso una proroga di foro a favore della Svizzera costituisce infatti un forte indizio che voglia che sia applicato il diritto svizzero e quindi un indizio contro la scelta del diritto dello Stato di domicilio. Se l’ereditando ha invece espressamente scelto il diritto svizzero, la questione della scelta tacita del diritto dello Stato di domicilio non si pone47.

L’avamprogetto estende la possibilità di scelta del diritto a quello di un eventuale ulteriore Stato di cui lo Svizzero all’estero è cittadino. Ciò intende rispecchiare la modifica di cui all’articolo 90 capoverso 2, secondo cui la possibilità di sottoporre la propria successione a uno Stato estero di cui l’ereditando è cittadino è applicabile anche ai cittadini svizzeri che sono nel contempo cittadini di un altro o di altri Stati.

In sede di consultazione scritta degli esperti è stata proposta l’opzione di prevedere, nel caso di una competenza di cui all’articolo 87 capoverso 2, l’applicabilità del diritto svizzero soltanto nel caso di una scelta esplicita di tale diritto. Le opinioni in merito sono state divergenti48. L’avamprogetto propone pertanto di mantenere, in analogia all’articolo 87 capoverso 2 (cfr. il relativo commento), la regola dell’opt-out (applicazione del diritto svizzero, sempreché l’ereditando non disponga altrimenti).

Art. 92 cpv. 2 LDIP

L’articolo 92 LDIP stabilisce le questioni legali che sottostanno al diritto designato in virtù degli articoli 90 e seguente LDIP (cosiddetto stato successorio) e quelle per le quali resta riservato il diritto del luogo della liquidazione della successione (cosiddetto stato dell’apertura), che in caso di procedura svizzera è il diritto svizzero.

Purtroppo la disposizione si è rivelata poco chiara. Le questioni legali relative all’esecuzione testamentaria sono regolate dal diritto dello stato dell’apertura. Il messaggio del Consiglio federale concernente la LDIP49 e anche la grande maggioranza della letteratura specializzata ritengono tuttavia che ciò riguardi soltanto gli aspetti formali dell’esecuzione testamentaria. Inoltre, i pareri discordano in merito alla delimitazione50. È quindi opportuno chiarire la questione. Una chiara maggioranza dei pareri degli esperti consultati è favorevole a un adeguamento della legge. La questione riveste notevole importanza pratica, in particolare in relazione con un

47 Eccetto se la scelta del diritto svizzero è avvenuta in una precedente disposizione per causa di morte.

48 Per un parere critico cfr. PICHT/STUDEN, op. cit., pag. 321.

49 Op. cit., n. 263.5.

50 Cfr. MAYER, Erbbescheinigungen bei letztwilligen Verfügungen zugunsten eines Trusts – unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsstellung eines zwischengeschalteten personal representative, Ergänzende Bemerkungen zu einer Stellungnahme des Bundesamtes für Justiz, in: successio 4/2015, pag. 308 segg. e 314 seg.