Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine

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Secondo l’articolo 87 capoverso 2, se un ereditando svizzero sceglie il diritto svizzero, si presume che la successione debba essere sottoposta alla competenza delle autorità svizzere. Il presente avamprogetto precisa che detta presunzione può essere annullata da una pertinente riserva (per maggiori dettagli cfr. il commento all’art. 87 cpv. 2). Nel nuovo articolo 86 capoverso 3 si prescinde da un disciplinamento analogo. L’assoggettamento al diritto dello Stato estero non fa presumere che la competenza debba essere trasferita a detto Stato. Si tiene così conto del rischio che le autorità di tale Stato applichino un altro diritto rispetto a quello scelto dall’ereditando e che quindi tale scelta sia annullata. Nel caso dell’articolo 87 capoverso 2 tale pericolo non esiste.

Analogamente all’articolo 87 capoverso 2 la disposizione proposta permette una proroga parziale di foro. L’ereditando può infatti limitarla a una parte dei beni successori, ad esempio quelli situati nello Stato di cui è cittadino. Ciò è ad esempio opportuno se la proroga del foro è dovuta al solo fatto di voler tenere conto di un eventuale diritto di competenza di tale Stato. Con la soluzione proposta, i beni successori che non si trovano sul territorio di tale Stato possono essere lasciati nella sfera di competenza svizzera. Nel gruppo di esperti la possibilità di una proroga parziale di foro non è tuttavia stata incontestata, visto che ne consegue una scissione della successione.

Tale scissione può verificarsi anche nei casi di cui agli articoli 86 capoverso 2, 87 capoversi 1 e 2 nonché 88 capoverso 1. Le relative situazioni sollevano diverse questioni giuridiche, in parte discusse nel gruppo di esperti. Quest’ultimo ha infine ritenuto che un disciplinamento legale soddisfacente possa essere trovato con più probabilità nel diritto materiale. Il Consiglio federale esaminerà pertanto la tematica nel quadro della revisione in corso del diritto successorio nel CC17.

L’avamprogetto non adotta la proposta avanzata da parte della dottrina e da alcuni esperti (tra cui un membro del gruppo di esperti) di collegare la proroga di foro alla scelta del diritto. Secondo l’opinione qui esposta non è compito della Svizzera provvedere alla corrispondenza tra ius e forum (tra diritto applicabile e competenza) all’estero.

Art. 86 cpv. 4 LDIP

In conformità con la letteratura specializzata menzionata nel commento al capoverso 3 e con vari pareri espressi in sede di consultazione scritta degli esperti, per impedire conflitti di competenza negativi, nei casi di cui al capoverso 3 la competenza svizzera decade solo se nel caso concreto lo Stato di cui la persona è cittadina si ritiene effettivamente competente e assolve tale competenza. Il capoverso 4 sancisce questo principio ed è incontestato nel gruppo di esperti.

Il nuovo capoverso 4 sancisce nel contempo la competenza sussidiaria per i casi di cui al capoverso 2. Se le autorità estere del luogo in cui è situato il fondo non assolvono la loro competenza, quest’ultima è conferita alle autorità svizzere.

17 Sullo stato attuale di tale revisione: https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/aktuell/news/2017/ref_2017-05-10.html.