Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo
4 Ripercussioni delle modifiche di legge proposte
Il presente progetto di legge rientra nella sfera del diritto privato e del diritto processuale civile. Non implica nuovi compiti statali e anche l’attuale struttura organizzativa resta invariata. Non ci si aspettano neppure ripercussioni degne di nota per l’onere delle singole autorità. Per contro, i cittadini godranno di maggiore certezza del diritto e di un più ampio margine di manovra.
Una maggiore certezza del diritto è anche nell’interesse dell’economia nazionale. Il presente progetto non ha tuttavia ripercussioni degne di nota per l’economia.
5 Aspetti giuridici
5.1 Forma dell’atto e costituzionalità
Il presente progetto di legge propone adeguamenti di una legge in vigore (la LDIP) che si fonda sugli articoli 54 e 122 della Costituzione federale (competenza federale in materia di affari esteri e di legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile)97.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’articolo 1 capoverso 2 LDIP fa salvi i trattati internazionali.
Al momento sono in vigore i seguenti trattati internazionali di rilievo per il diritto successorio (che disciplinano determinati aspetti del diritto applicabile e delle competenze in caso di successioni binazionali):
– Convenzione del 10 dicembre 1927 di domicilio e di protezione giuridica tra la Svizzera e la Grecia, art. 1098.
– Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868, art. 17, e relativo Protocollo, art. IV99.
– Convenzione di domicilio tra la Confederazione Svizzera e l’Impero di Persia del 25 aprile 1934, art. 8100.
– Trattato del 25 novembre 1850 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti dell’America settentrionale, art. V e VI101.
97Anche sulle disposizioni precedenti della vecchia Costituzione federale del 29 mag. 1874.
98 RS 0.142.113.721.
99 RS 0.142.114.541 e 0.142.114.541.1 100 RS 0.142.114.362.
101 RS 0.142.113.361. Anche l’art. VIII della Convenzione consolare del 27 agosto 1883 tra la Svizzera e il Portogallo (RS 0.191.116.541) tange il diritto successorio ma riguarda solo provvedimenti di sicurezza. L’art. IV del Trattato d’amicizia, di commercio e di reciproco stabilimento tra la Confederazione Svizzera e sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d’Irlanda, del 6 sett. 1855 (0.142.113.671) prevede solo il pari trattamento in questioni successorie dei cittadini delle due parti contraenti.