Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine

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tribunali o le autorità svizzeri siano competenti giusta l’articolo 87 o 88, la successione di una persona con ultimo domicilio all’estero è regolata dal diritto svizzero, eccetto che, per testamento o contratto successorio, l’ereditando abbia riservato espressamente il diritto del suo ultimo domicilio o il diritto di uno dei suoi Stati di origine». Il suddetto problema dell’articolo 91 capoverso 1 perderebbe così la sua rilevanza pratica, poiché i casi di cui all’articolo 88 costituiscono il suo principale campo d’applicazione. Questa soluzione avrebbe inoltre il vantaggio di permettere alle autorità svizzere che si occupano della successione di applicare il diritto svizzero. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che non sia necessario cambiare radicalmente l’articolo 91. Per quanto noto, il contenuto fondamentale della disposizione non ha finora sollevato critiche. Le considerazioni del messaggio del 198246, in particolare l’obiettivo del trattamento della successione sotto un unico diritto (cfr. sopra), appaiono tuttora valide.

Un parere espresso in sede di consultazione scritta degli esperti ha proposto, per evitare il rimando reciproco a oltranza, di esaminare anche l’opzione di estendere le possibilità di scelta del diritto. Tuttavia anche il vigente articolo 91 capoverso 1 LDIP prevede la libera scelta di qualsiasi diritto, sempreché quest’ultimo sia riconosciuto dal diritto dello Stato dell’ultimo domicilio dell’ereditando. Contrariamente alla soluzione proposta dall’avamprogetto, una più ampia possibilità di scelta del diritto sarebbe contraria all’obiettivo dell’armonizzazione perseguito dal disciplinamento previsto nell’articolo 91 capoverso 1 LDIP.

L’avamprogetto non prevede una soluzione per il caso in cui il rimando reciproco a oltranza non avviene tra il diritto svizzero e quello dello Stato dell’ultimo domicilio, bensì tra quest’ultimo e quello di un altro Stato (ad esempio lo Stato di cui l’ereditando è cittadino). Poiché nella letteratura specializzata non si è potuto trovare un caso di applicazione pratica, si può presumere che una situazione di questo tipo non ha quasi nessuna rilevanza pratica. Del resto, in caso di rimando reciproco a oltranza tra due Stati esteri una soluzione nell’ambito dell’articolo 91 LDIP non avrebbe lo stesso effetto di armonizzazione; il diritto internazionale privato svizzero non avrebbe infatti nessuna importanza per i due Stati.

Art. 91 cpv. 2 LDIP

L’articolo 91 capoverso 2 sancisce che nei casi di competenza del luogo d’origine di cui all’articolo 87 è sempre applicabile il diritto svizzero, «eccetto che, per testamento o contratto successorio, l’ereditando abbia riservato espressamente il diritto del suo ultimo domicilio».

Il gruppo di esperti ha discusso se stralciare l’espressione «espressamente» della frase secondaria limitativa («eccetto che …». L’avamprogetto propone invece una modifica più sostanziale della frase in questione, dato che, benché il rimando dell’articolo 91 capoverso 2 riguardi sia i casi di cui all’articolo 87 capoverso 1 che quelli dell’articolo 87 capoverso 2 (cfr. il commento alle due disposizioni), nella sua formulazione vigente riguarda unilateralmente i casi di cui all’articolo 87 capoverso 2 (proroga di foro a favore delle autorità svizzere). Il nuovo testo «eccetto che

46 Messaggio LDIP, op. cit., n. 263.2.