Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine

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capoverso 2 e corrisponde nel contempo al disciplinamento previsto dal regolamento europeo70.

Art. 94 cpv. 3 LDIP

Secondo il nuovo capoverso 3, l’ereditando può anche sottoporre il suo testamento e le questioni giuridiche contemplate dall’articolo 94 (cfr. sopra il commento al cpv. 1) direttamente a uno dei suoi diritti nazionali. Anche in questo caso il diritto designato sostituisce quello di cui al capoverso 1. Inoltre la scelta del diritto prevale anche sull’assoggettamento dell’intera successione ai sensi del capoverso 2. Si tratta anche qui di un disciplinamento analogo a quello proposto per i contratti successori (per maggiori dettagli cfr. il commento all’art. 95 cpv. 3bis) e a quello del regolamento europeo (cfr. art. 24 par. 2 del regolamento).

Art. 94 cpv. 4 LDIP

Questa disposizione contiene il disciplinamento vigente dell’articolo 93 capoverso 1. Alle questioni inerenti alla validità formale si continuerà ad applicare la Convenzione dell’Aia del 1961. Anche il pertinente disciplinamento del regolamento europeo (art. 27) si fonda su tale Convenzione71, che in alcuni Stati vincolati dal regolamento è addirittura direttamente applicabile72.

Art. 95 cpv. 1 LDIP

Al contrario dei testamenti, per i contratti successori la LDIP prevede già un rinvio speciale esaustivo. I dettagli sono disciplinati nell’articolo 95.

Nel regolamento europeo (art. 25), i cosiddetti patti successori sottostanno anch’essi a un rinvio speciale. Il parallelismo consiste in particolare anche in relazione alla determinazione del diritto applicabile: è determinante il momento della conclusione del patto. Anche in questo caso tuttavia vi è la differenza fondamentale che il capitolo 6 della LDIP rinvia al diritto del domicilio, mentre il regolamento europeo rinvia a quello della residenza abituale. Si veda pertanto il commento all’articolo 94 capoverso 1.

Il campo d’applicazione materiale dell’articolo 95 non è finora mai stato definito chiaramente. Il motivo alla base del disciplinamento, ossia che un accordo contrattuale deve continuare a essere valido anche in caso di cambio successivo di domicilio di un disponente o di uno dei disponenti73, costituisce un argomento a favore di un’interpretazione ampia. Nel messaggio del Consiglio federale sulla LDIP74 si legge infatti: «Lo statuto del contratto successorio regge il contratto medesimo nella sua totalità; determina dunque sia la competenza e la forza vincolante sia gli effetti successori del contratto». Anche la letteratura specializzata sembra presumere un

70 Cfr. BONOMI, Bonomi/Wautelet, op. cit., N 23 ad art. 24.

71 Cfr. BONOMI, Bonomi/Wautelet, op. cit., N 1 ad art. 27.

72 Secondo il suo art. 75 par. 1 il regolamento europeo non intacca la validità della convenzione.

73 Cfr. DTF 138 III 489 consid. 3.3.1 con rinvio al messaggio LDIP, op. cit., n. 264.1.

74 Op. cit., n. 264.1.