Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Capitolo 6 della LDIP

Gli articoli 86-96 del capitolo 6 della legge federale del 18 dicembre 19871 sul diritto internazionale privato (LDIP) disciplinano la competenza delle autorità svizzere e il diritto che devono applicare nei casi di successione transfrontalieri nonché il riconoscimento di atti giuridici stranieri riguardanti una successione.

La competenza si fonda principalmente sull’ultimo domicilio dell’ereditando (art. 86 cpv. 1). La legge prevede inoltre una competenza sussidiaria delle autorità svizzere per la successione degli Svizzeri all’estero nonché per beni successori che si trovano in Svizzera (art. 87 cpv. 1 e art. 88). Gli Svizzeri all’estero possono sottoporre la loro successione del tutto o in parte alla competenza delle autorità svizzere (art. 87 cpv. 2).

Anche per determinare il diritto applicabile alla successione ci si fonda sull’ultimo domicilio dell’ereditando. Se tale domicilio si trova in Svizzera si applica il diritto svizzero, sempreché l’ereditando non abbia sottoposto la sua successione a un altro diritto nazionale (art. 90). Se l’ultimo domicilio dell’ereditando si trova all’estero, il diritto applicabile va determinato secondo le pertinenti disposizioni dello Stato dell’ultimo domicilio (art. 91 cpv. 1). Una persona che possiede la cittadinanza svizzera può tuttavia sottoporre la sua successione al diritto svizzero. All’efficacia di testamenti e contratti successori si applicano parzialmente regole speciali (art. 93-95). Per i provvedimenti conservativi e gli aspetti formali della procedura successoria è determinante il diritto svizzero (art. 89 e 92 cpv. 2).

L’articolo 96 disciplina il riconoscimento di «decisioni, provvedimenti e documenti stranieri concernenti la successione» nonché «i diritti derivanti da una successione aperta all’estero». Il riconoscimento di un atto giuridico dipende, tra le altre cose, dalla competenza (in tal caso si parla di competenza indiretta) o meno, dal punto di vista svizzero, del relativo tribunale. Come nel caso della competenza delle autorità svizzere, ci si basa innanzitutto sull’ultimo domicilio dell’ereditando. È tuttavia ritenuto competente anche lo Stato al cui diritto la persona deceduta ha sottoposto la successione e, nel caso di beni immobili, lo Stato in cui questi ultimi sono situati. Sono inoltre riconosciuti gli atti giuridici riconosciuti in uno dei suddetti Stati (ultimo domicilio, Stato il cui diritto è stato scelto, Stato di situazione).

1 RS 291