Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine
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limitarsi soltanto a rispettare il contenuto di quest’ultimo. Il gruppo di esperti ha ritenuto più opportuna la seconda opzione68. È inoltre del parere che sia vantaggioso l’adeguamento all’articolo 95, che è interpretato in senso ampio (cfr. il commento all’art. 95 cpv. 1). Di conseguenza il nuovo tenore dell’articolo 94 capoverso 1 si appoggia a quello dell’articolo 95 capoverso 1, anche per quanto riguarda la riserva delle questioni relative alla porzione disponibile (cfr. il commento all’art. 95 cpv. 1)69. Come nell’articolo 95 sono eccettuate anche le questioni inerenti alla validità formale di testamenti. A queste continuerà ad applicarsi il disciplinamento previsto dal vigente articolo 93, che l’avamprogetto sposta al nuovo capoverso 4 dell’articolo 94 (cfr. il commento a tale capoverso).
Il nuovo articolo 94 capoverso 1 include anche la questione, attualmente oggetto del vigente articolo 94 LDIP, della capacità di disporre. Uno dei pareri espressi in sede di consultazione degli esperti avrebbe auspicato maggiore chiarezza. Tuttavia il nuovo tenore dell’articolo 94 appare sufficientemente chiaro.
Singoli partecipanti alla consultazione degli esperti, favorevoli a un adeguamento dell’articolo 94 all’articolo 24 del regolamento europeo, si sono espressi anche a favore del mantenimento del contenuto vigente dell’articolo 94. Tuttavia ciò implicherebbe un rinvio speciale a un rinvio speciale, il che complicherebbe la normativa. Infatti, in tal caso la disposizione dell’articolo 94 conterrebbe un rinvio speciale al rinvio generale di cui all’articolo 90 seg. e una regola speciale per le questioni inerenti alla capacità di disporre come ulteriore rinvio speciale nell’ambito dell’articolo 94. Inoltre, tale normativa indebolirebbe l’armonizzazione con il regolamento europeo. Il vigente articolo 94 intende favorire la validità dei testamenti, il che appare tuttora opportuno, ma rinunciare eccezionalmente all’armonizzazione con l’articolo 24 del regolamento europeo implicherebbe che uno stesso testamento può essere valido in Svizzera e nullo in tutti gli Stati vincolati dal regolamento europeo. Per lo stesso motivo occorre rinunciare ad adeguare la normativa applicabile all’efficacia materiale alla Convenzione dell’Aia (che si applica solo alle questioni formali) cui rinvia l’articolo 93 LDIP. Tale adeguamento era stato proposto da un altro partecipante alla consultazione degli esperti.
Art. 94 cpv. 2 LDIP
Se un ereditando sottopone l’intera successione a uno dei suoi diritti nazionali (cfr. in particolare art. 87 cpv. 2 e 90 cpv. 2), quest’ultimo sostituisce il diritto menzionato nel capoverso 1. Questa disposizione è stata plasmata sul modello dell’articolo 95
68 Cfr. anche FISCHER-CZERMAK, Dexler-Hübner/Schauer, op. cit., N 8 ad art. 24, e BONOMI, Bonomi/Wautelet, op. cit., N 15 ad art. 24, nonché la discussione approfondita della questione in BONOMI/ÖZTÜRK, Das Statut der Verfügung von Todes wegen (art. 24 segg. del regolamento europeo), in: Dutta/Herrler (a c. di), Die Europäische Erbrechtsverordnung, München 2014, n. marg. 44 segg. (in cui si cita l’esempio di un ereditando residente in Germania che redige un testamento con eredi istituiti ed eredi sostituiti e successivamente trasferisce il suo domicilio in Italia dove tali disposizioni testamentarie non sono riconosciute).
69 Che restano sottoposte allo stato successorio generale anche nel regolamento europeo (art. 23 par. 2 lett. h del regolamento europeo).