Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

L’idea alla base di questa restrizione è il pari trattamento di tutti i cittadini svizzeri a prescindere da un’eventuale altra cittadinanza32. Ciò implica tuttavia una disparità di trattamento tra i cittadini svizzeri con un’altra cittadinanza e i cittadini stranieri. È pertanto impossibile evitare una disparità di trattamento33 e appare pertanto opportuno optare per la soluzione che porta a un’armonizzazione con le regole del regolamento europeo34. Secondo tali regole la persona interessata può scegliere liberamente uno dei suoi diritti nazionali. La modifica proposta nel primo periodo dell’articolo 90 capoverso 2 LDIP prevede pertanto una liberalizzazione in tal senso. Questa soluzione ha nel contempo il vantaggio di una maggiore autonomia privata.

La netta maggioranza dei pareri espressi in sede di consultazione scritta degli esperti si è pronunciata a favore di questa soluzione o perlomeno l’ha ritenuta adeguata35. Una minoranza ha invece sottolineato il rischio di abusi. Questa obiezione è stata discussa nel gruppo di esperti, che per il resto ha sostenuto senza discussione la modifica (per maggiori dettagli cfr. il commento al cpv. 3).

Un parere di un esperto ha sollevato la questione se la libera scelta vada sancita per più di un diritto nazionale estero. Il tenore appare tuttavia chiaro anche nella versione in vigore. Per quanto noto, il disciplinamento in questione non ha mai dato adito a discussioni.

Lo stesso esperto ha proposto di esaminare un’estensione della scelta del diritto applicabile a quello della dimora abituale o a quello determinante per il regime dei beni dell’ereditando. Quanto alla dimora abituale si rinvia alla modifica proposta nell’articolo 94, che tiene almeno in parte conto di tale proposta e porta nel contempo a un’armonizzazione con il regolamento europeo. Anche in tal caso si rinuncia consapevolmente a sostituire «domicilio» con «dimora abituale» (cfr. anche il commento all’art. 86 cpv. 1). Quanto al regime dei beni, il nuovo articolo 95 capoverso 3bis LDIP istituisce una possibilità di coordinamento36. Tale disciplinamento ha anch’esso il vantaggio di essere conforme al regolamento europeo. Appare poco sensato creare nuove divergenze con il regolamento attraverso un maggiore ampliamento delle possibilità di scelta del diritto.

Un’altra proposta di questo esperto chiedeva di esaminare la necessità di chiarire nella legge che la scelta del diritto riguarda anche la questione della libertà di disporre e che il diritto in materia di porzione legittima non fa parte dell’ordine pubblico svizzero37. Per tale questione appare tuttavia opportuno un esame differenziato38 difficilmente formulabile in una disposizione di legge.

È stato infine proposto di completare l’articolo 90 capoverso 2 con disposizioni relative alla scelta tacita del diritto. L’avamprogetto non ne ha tenuto conto poiché all’epoca il legislatore aveva consapevolmente affidato la questione alla giurispru-

32 Cfr. messaggio LDIP, op. cit., n. 263.3.

33 Un parere critico anche in HEINI, Zürcher Kommentar LDIP, 2a ed., Zurigo 2004, N 8 ad art. 90.

34 Cfr. art. 22 del regolamento europeo.

35 Concorda anche PICHT/STUDEN, op. cit., pag. 321.

36 Cfr. art. 52 cpv. 2 LDIP.

37 Cfr. DTF 102 II 136 consid. 4.

38 Cfr. SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-LDIP, op. cit., N 19 ad art. 90.