Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/12: Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio) · 38 pagine

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diario (ORF), da cui risulta indirettamente che un executor o administrator (nell’ORF detto «avente diritti temporanei») va iscritto come proprietario nel registro fondiario92.

Un altro parere ha proposto di chiarire nell’ambito della presente revisione anche le questioni che sorgono in relazione al rilascio o al riconoscimento di certificati ereditari, soprattutto in riferimento alla litispendenza e al diritto applicabile. Il gruppo di esperti ha valutato di completare l’articolo 96 con un nuovo articolo 96a, respingendo tuttavia tale opzione.

Quanto alla questione della litispendenza nel presente rapporto si presuppone la seguente situazione giuridica. L’articolo 96 va interpretato nel contesto delle disposizioni generali degli articoli 25 segg. LDIP. Si applicano pertanto gli articoli 27 capoverso 2 lettera c e 31, secondo cui un documento estero della giurisdizione volontaria non è riconosciuto se una causa sullo stesso oggetto è già stata avviata o decisa in Svizzera. In analogia all’articolo 62 capoverso 1 del Codice di procedura civile (CPC)93, il momento dell’avvio del procedimento corrisponde al momento del deposito della pertinente istanza94. Nel presente contesto non è invece determinante, al contrario di quanto sostenuto da alcuni esponenti della dottrina, l’articolo 537 capoverso 1 CC, secondo cui la successione si apre con la morte di chi lascia l’eredità. Secondo l’opinione qui esposta si tratta di una disposizione di mero diritto materiale che non va intesa in senso processuale95.

Il gruppo di esperti non vede alcuna necessità di modificare la situazione giuridica risultante da quanto esposto sopra. Se per la successione è primariamente (e non solo sussidiariamente) competente la Svizzera, un certificato ereditario estero può essere riconosciuto soltanto se proviene da uno Stato di cui l’ereditando è cittadino e se quest’ultimo ha sottoposto la successione al diritto di tale Stato (cfr. il commento all’art. 96 cpv. 1 lett. c LDIP). In tal caso il certificato ereditario verrebbe rilasciato nello Stato secondo il cui diritto si determina la successione, il che appare assolutamente sensato.

Sulla questione del diritto applicabile ai certificati ereditari rinviamo al capitoletto «Art. 92, integrazione rigettata».

3 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

Il presente progetto non è annunciato nel decreto federale del 14 giugno 201696 sul programma di legislatura 2015-2019.

92 Attualmente l’Amministrazione federale sta valutando se introdurre questo disciplinamento anche nell’art. 65 ORF.

93 RS 272

94 Cfr. BERTI/DROESE, Basler Kommentar LDIP, op. cit., N 17 ad art. 9.

95 In questo senso anche BONOMI, La circulation internationale des certificats d’héritiers, in: Journée de droit successorale 2017, Berna 2017, pag. 107 segg., n. marg. 110 con rinvii.

96 FF 2016 4605.