Rapporto sui risultati OEGU
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 39 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OEGU
SGMG, USB). Secondo santésuisse occorre assicurarsi che vengano prescritti solo esami che soddi- sfano i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità di cui all’articolo 32 della legge sull’assicura- zione malattie11. Si dovrebbe evitare un’estensione del volume delle prestazioni. SGKPT respinge il parere secondo cui gli esami farmacogenetici richiederebbero un livello di informazione e valutazione inferiore rispetto ad altri esami genetici in ambito medico. Con poche eccezioni, gli esami farmacoge- netici non forniscono «risultati chiaramente interpretabili e facilmente trasmissibili». Tutti gli altri esami farmacogenetici richiedono una specifica analisi professionale.
VS propone di rafforzare l’obbligo d’informazione per i prescriventi in ambito medico. Un privato (AM) chiede di aggiungere agli articoli relativi alla prescrizione un ulteriore capoverso che stabilisca che il campione dovrà essere distrutto entro una settimana dal termine del mandato e ne vieti qualsiasi uso diverso rispetto a quello previsto. Inoltre chiede che per poter eseguire gli esami sia necessario richie- dere e ottenere il consenso scritto della persona interessata.
Delimitazione e concretizzazione degli esami consentiti
Alcuni partecipanti alla consultazione vedono un pericolo o una difficoltà nella valutazione delle analisi che forniscono risultati «chiaramente interpretabili e facilmente trasmissibili». Non è sempre possibile riconoscere a priori se un esame non pone effettivamente requisiti particolari in materia d’informazione, di consulenza e d’interpretazione dei risultati (ProRaris, unimedsuisse, UZH-MeF, Verein MW). Anche per santésuisse rimangono aperte alcune questioni di delimitazione. ProRaris e Verein MW chiedono pertanto che vengano elaborate apposite linee guida. SGKPT auspica che gli esami definiti dalle asso- ciazioni mediche specialistiche vengano inseriti nell’ordinanza. Secondo santésuisse è necessario un coordinamento tra le associazioni professionali e con gli specialisti per evitare interpretazioni diverse. FAMH solleva la questione se le associazioni specialistiche siano in grado di eseguire rapidamente la concretizzazione dettagliata degli esami che non pongono requisiti particolari attraverso l’elaborazione di linee guida, come proposto nelle spiegazioni. Inoltre la vaghezza già presente nel testo non verrebbe chiarita dalla concretizzazione. PES, biorespect e SAG ritengono che il legislatore la faccia troppo sem- plice accollando la classificazione degli esami in determinate categorie alle associazioni specialistiche. Anche la CFEGU è scettica nei confronti della delega alle associazioni specialistiche. FMH accoglie invece con favore il fatto che in sede di regolamentazione della prescrizione di esami genetici in ambito medico che non pongono requisiti particolari le associazioni specialistiche possano formulare specifiche raccomandazioni. In questo modo si farebbe chiarezza su quali esami genetici richiedono per la pre- scrizione quale specializzazione dei medici specialisti. ASCG si mostra disponibile a collaborare all’ela- borazione di linee guida e aggiunge che la comunicazione di un risultato genetico è sempre complessa.
Condizioni quadro uniformi per la prescrizione nei diversi campi di specializzazione
Molti partecipanti alla consultazione chiedono regole uniformi per i campi della medicina umana, dell’odontoiatria e della farmacia. Pertanto anche per i campi della medicina umana e dell’odontoiatria dovrebbero esistere disposizioni relative al prelievo di campioni, alla comunicazione dei risultati, alla riservatezza e alla forma scritta dell’informazione (AI, AR, BE, BL, GL, GR, JU, NW, OW, SH, TG, TI, VD, VS, ZG, CDS, KAV). ZH sostiene in linea di principio questa proposta, ma ritiene che il prelievo del campione possa essere effettuato anche da un professionista non medico; è importante che il campione venga prelevato in loco per evitare abusi. Inoltre, secondo ZH, la definizione di un’informazione scritta non è strettamente necessaria. FAMH, FMH, SGMG e USB chiedono anche nel campo della medicina umana una regolamentazione relativa alla comunicazione del risultato da parte della persona prescri- vente e un divieto di comunicare informazioni eccedenti. La CFEGU, invece, chiede che vengano stral- ciate le disposizioni relative alla comunicazione dei risultati nel campo dell’odontoiatria e le disposizioni relative alla riservatezza e alla forma scritta nel campo della farmacia. L’Alleanza del Centro ritiene corretto che le informazioni eccedenti nel campo dell’odontoiatria e della farmacia non possano essere comunicate e che non sia stato implementato un divieto corrispondente nel campo della medicina umana, il che a suo avviso dovrebbe essere esplicitamente menzionato nell’articolo 5. Le informazioni eccedenti dagli altri due campi potrebbero essere comunicate tutt’al più tramite il medico di fiducia. CFEGU, HUG e in parte anche SSO chiedono l’abolizione del divieto previsto della prescrizione di esami genetici su persone incapaci di discernimento.
11 RS 832.10