Rapporto sui risultati OEGU

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 39 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OEGU

dei farmacisti. PES, biorespect e SAG criticano il fatto che l’ambito medico non sia chiaramente delimi- tato da quello non medico (lett. d).

Per quanto riguarda il capoverso 2, VD, Kiwu, ProRaris, SGKPT e Verein MW chiedono linee guida e precisazioni in merito alle analisi i cui risultati sono chiaramente interpretabili e facilmente trasmissibili. Agile.ch, ProRaris, SGB e Verein MW chiedono che il risultato sia disponibile anche in forma scritta e in un linguaggio comprensibile o semplificato. La CFEGU chiede che il capoverso venga stralciato senza essere sostituito, in quanto il concetto di «risultato chiaramente interpretabile» non è oggettivabile e il concetto di «risultato facilmente trasmissibile» è decisamente fuorviante; anche Gensuisse auspica che il capoverso venga stralciato.

Per la CFEGU e HUG non è comprensibile perché non debba essere possibile prescrivere esami ge- netici su persone incapaci di discernimento, come stabilito nel capoverso 3. La CFEGU chiede che venga abolita la restrizione concernente le persone incapaci di discernimento. Per ASCG e Gensuisse anche l’esecuzione di esami presintomatici dovrebbe essere generalmente esclusa e quindi menzionata in questa sede. Agile.ch e SGB, invece, accolgono con favore il fatto che i medici che non dispongono del titolo di perfezionamento necessario non possano prescrivere esami genetici su persone incapaci di discernimento. Kiwu chiede che venga precisato chi è autorizzato a prescrivere esami genetici pre- natali o esami genetici nell’ambito della pianificazione familiare.

UZH-MeF propone che per la comunicazione del risultato da parte di alcune discipline specialistiche mediche si debba acquisire un attestato di capacità specifico.

Art. 6 Nel campo dell’odontoiatria Art. 6 Nel campo dell’odontoiatria

1I dentisti abilitati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell’odontoiatria i seguenti esami:

a. esami farmacogenetici;

b. esami genetici diagnostici che non riguardano né malattie rare, né anomalie cromosomiche, né malattie tumorali ereditarie.

2I dentisti possono prescrivere questi esami soltanto se questi ultimi forniscono risultati chiaramente interpretabili e facil- mente trasmissibili.

3I dentisti non possono prescrivere né esami su persone incapaci di discernimento né esami genetici prenatali.

4Il risultato dell’esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista. Non possono essere comu- nicate informazioni eccedenti.

Osservazioni generali

CFEGU, KAV, kf, SMVS e SSO accolgono con favore l’estensione dell’autorizzazione a prescrivere esami genetici ai dentisti. Agile.ch, ProRaris, SGB e Verein MW chiedono che la persona interessata debba essere tassativamente informata della non assunzione dei costi da parte dell’assicurazione di base obbligatoria.

ZH e santésuisse ritengono che i dentisti non debbano prescrivere esami genetici. È sufficiente che i pazienti siano indirizzati a medici abilitati a prescriverli (ZH). Al momento il fabbisogno sembra essere esiguo (santésuisse).

Osservazioni in merito ai vari capoversi

La CFEGU non è d’accordo con la formulazione scelta per il capoverso 1 e chiede lo stralcio di «né malattie rare» alla lettera b, poiché gli esami pertinenti sono accertamenti nell’ambito delle malattie rare, il che equivarrebbe a una non ammissione dei dentisti. SSO ritiene che la limitazione al campo dell’odon- toiatria sia sufficiente e chiede pertanto lo stralcio di «né malattie rare, né anomalie cromosomiche, né malattie tumorali ereditarie». PES, biorespect, FAMH e SAG, invece, chiedono lo stralcio integrale della lettera b. Gensuisse auspica che la prescrizione di esami genetici da parte dei dentisti sia consentita solamente in base alla condizione della collaborazione con genetisti medici.

Per quanto riguarda il capoverso 2, ProRaris, SGKPT e Verein MW esigono una precisazione della «chiara interpretabilità e facile trasmissione dei risultati» nel campo dell’odontoiatria. SGKPT propone di regolamentare esplicitamente che siano le competenti associazioni mediche specialistiche a deter- minare gli esami. La CFEGU, invece, propone di stralciare il capoverso senza sostituirlo dal momento che i dentisti, in qualità di persone appartenenti alle professioni mediche, sarebbero perfettamente adatti