Rapporto sui risultati OEGU

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 39 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OEGU

sulla ricerca umana6. Gensuisse chiede che i laboratori di ricerca siano presi in considerazione nella LEGU. CSS chiede che siano rese disponibili alla popolazione informazioni generali imparziali sui vantaggi e gli svantaggi degli esami genetici.

4 Pareri in merito alle singole disposizioni

4.1 Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

Art. 1 Oggetto

1La presente ordinanza disciplina in particolare:

a. la protezione dei campioni e dei dati genetici;

b. per gli esami genetici in ambito medico:

1. l’autorizzazione a prescrivere determinati esami genetici,

2. le condizioni e la procedura di rilascio delle autorizzazioni a eseguire esami genetici e i relativi obblighi;

c. per gli esami genetici al di fuori dell’ambito medico effettuati allo scopo di determinare caratteristiche della perso- nalità degne di particolare protezione (art. 31 cpv. 1 LEGU):

1. l’autorizzazione a prescrivere tali esami,

2. le condizioni e la procedura di rilascio delle autorizzazioni a eseguire tali esami e i relativi obblighi;

d. le disposizioni per:

1. gli esami genetici di caratteristiche del patrimonio genetico che non sono trasmesse ai discendenti (art. 2 cpv. 1 LEGU),

2. gli esami genetici nell’ambito di trasfusioni di sangue e trapianti (art. 2 cpv. 2 LEGU);

e. la composizione della Commissione federale per gli esami genetici sull’essere umano.

2All’allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione o l’identità di una persona si applica l’ordinanza del 14 febbraio 20077 sull’allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa.

Per PES, biorespect e SAG la formulazione «determinati esami genetici» nel capoverso 1 lettera b numero 1 è troppo imprecisa. Per VD e CURML devono essere autorizzati a eseguire determinati esami volti a determinare caratteristiche degne di particolare protezione anche i laboratori di genetica forense riconosciuti dal DFGP. Gensuisse chiede una definizione più chiara del concetto di esami genetici di caratteristiche del patrimonio genetico che non sono trasmesse ai discendenti (lettera d); anche per Kiwu il concetto non è chiaro. Per B-CH, invece, i testi sono sufficienti e chiari. BS osserva che nel capoverso 2 si rimanda a una vecchia versione dell’ordinanza sull’allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (ODCA8). Gensuisse chiede che la procedura per l’allestimento di profili del DNA sia formulata in modo più chiaro. SMVS chiede che venga inserito un capoverso aggiuntivo che stabilisca che le regole definite nell’ordinanza tengono conto in modo preponderante delle regole dell’etica e della deontologia medica.

Art. 2 Definizioni

Art. 2 Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 LEGU, nella presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

a. esami farmacogenetici: esami genetici di caratteristiche che influenzano l’effetto del medicamento;

b. esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti o embrioni in vitro: esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti o embrioni in vitro nell’ambito di metodi di procreazione secondo l’articolo 5a della legge del 18 dicembre 19989 sulla medicina della procreazione;

6 RS 810.30

7 RS 810.122.2

8 RS 810.122.2

9 RS 810.11