Rapporto sui risultati OEGU
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 39 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OEGU
Art. 22 Programma per operazioni sicure relative ai campioni e ai dati genetici Art. 22 Programma per operazioni sicure relative ai campioni e ai dati genetici
1Per garantire operazioni sicure relative ai campioni e ai dati genetici, il laboratorio deve disporre di un programma che:
a. stabilisca l’attuazione delle misure tecniche e organizzative di cui all’allegato 3; e
b. sia conforme allo stato della tecnica.
2Il DFI può adeguare l’allegato 3 agli sviluppi tecnici e internazionali.
GL e SO accolgono con favore l’elaborazione di un programma per operazioni sicure relative ai campioni e ai dati genetici in ambito medico e negli esami genetici di caratteristiche degne di particolare prote- zione (art. 50), nonché la precisazione delle misure di protezione di cui all’allegato 3.
Art. 23 Conservazione di rapporti d’esame, registrazioni e documenti Art. 23 Conservazione di rapporti d’esame, registrazioni e documenti
Il laboratorio deve conservare per cinque anni i rapporti d’esame nonché le registrazioni e i documenti allestiti in base al sistema di gestione della qualità o al controllo esterno della qualità.
ZH, ASCI e FRC accolgono con favore la regolamentazione. GL auspica che venga inserito un obbligo di distruggere i rapporti d’esame, le registrazioni e i documenti una volta scaduto il periodo di conserva- zione previsto dalla legge. Se si rinuncia a implementare un obbligo di distruzione, deve essere stabilito almeno un termine massimo. Per quanto riguarda i campioni, ZH, ACSI e FRC propongono di limitare a cinque anni il periodo di conservazione per motivi di garanzia della qualità, tenendo conto sia della protezione dei dati e dei campioni prevista da altre disposizioni, sia del principio della finalità. Deve essere possibile conservare il campione più a lungo soltanto con il consenso esplicito. Insel valuta po- sitivamente, swissuniversities neutralmente, il fatto che i campioni non siano soggetti a un periodo di conservazione fisso. PSS, ProRaris e Verein MW auspicano che il requisito della conservazione sicura dei dati e dei campioni (art. 4) sia ancora una volta esplicitamente sancito in questa disposizione.
FMH, Gensuisse, CFEGU, Kiwu, ProRaris, unimedsuisse, UZH-MeF, USB e Verein MW ritengono che il periodo di conservazione di cinque anni per i rapporti d’esame sia troppo breve. FMH si schiera in favore di un periodo di conservazione di 20 anni per i rapporti d’esame, analogo ai termini di prescrizione previsti per i danni alle persone. Gensuisse chiede un periodo di conservazione di 25 anni. CFEGU, ProRaris e Verein MW ritengono che i rapporti d’esame debbano essere conservati per 30 anni, come è avvenuto finora. Non è raro che i risultati dei precedenti rapporti d’esame vengano riutilizzati, sia per l’assistenza ai familiari sia per la persona interessata stessa, in particolare è anche possibile correggere i referti precedenti. Inoltre la tendenza è quella di conservare più a lungo i dati dei pazienti (p. es. presso la Swiss Personalized Health Network, Rete svizzera della salute personalizzata).
Per SGMG, unimedsuisse, USB e UZH-IMG rimane non chiaro se i documenti o i dati debbano essere conservati per cinque anni anche se il paziente ne richiede la distruzione. Agile.ch e SGB sostengono l’articolo 11 della nuova legge e chiedono lo stralcio dell’articolo 23 di questa ordinanza; al suo posto dovrebbe essere inserita la distruzione immediata delle informazioni eccedenti derivanti da un esame genetico.
Art. 24 Obblighi di notifica Art. 24 Obblighi di notifica
1Il laboratorio deve notificare previamente all’UFSP quanto segue:
a. un cambiamento del capo di laboratorio e dell’ubicazione;
b. l’intenzione di eseguire esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti o di embrioni in vitro;
c. la cessazione della sua attività.
2Il laboratorio deve notificare all’UFSP entro 30 giorni quanto segue:
a. le modifiche riguardanti le strutture coinvolte nell’ambito di operazioni esternalizzate;
b. la cessazione dell’esecuzione di esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti o di embrioni in vitro.
16 Cantoni (AR, BE, BL, BS, GL, GR, JU, NW, OW, SH, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH) e CDS valutano positivamente gli obblighi di notifica in relazione alla legge sulla medicina della procreazione.