Rapporto sui risultati OEGU
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 39 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OEGU
1 lettere a e c dell’ordinanza sui medicamenti (OM12). pharmaSuisse, swissuniversities e VSVA riten- gono che la regolamentazione proposta sia troppo restrittiva. Considerate le loro conoscenze e compe- tenze specialistiche nell’ambito della verifica degli effetti, delle interazioni e degli effetti collaterali di un medicamento nei pazienti, i farmacisti dovrebbero essere autorizzati anche a prescrivere esami farma- cogenetici di medicamenti soggetti a prescrizione medica, tra l’altro per evitare inutili ritardi o oneri ag- giuntivi. La CFEGU fa presente che con la regolamentazione proposta non sarebbero possibili esami farmacogenetici in farmacia. Nel senso di una cauta apertura, propone di fare riferimento alla «Lista delle analisi farmacogenetiche attuali» della Società Svizzera di Farmacologia e Tossicologia clinica (SSFTC). Anche HUG e SGKPT propongono la stesura di una lista positiva degli esami prescrivibili da parte dei farmacisti. ProRaris e Verein MW chiedono linee guida per le analisi i cui risultati sono chiara- mente interpretabili e facilmente trasmissibili.
VD, CFEGU, HUG, SGMG, USB e VSVA ritengono che la prescrizione di esami farmacogenetici debba essere riservata ai farmacisti che hanno conseguito un titolo di perfezionamento specifico. Alla luce della proposta di estendere la facoltà di prescrivere ai medicamenti soggetti a prescrizione medica, CFEGU, pharmaSuisse, swissuniversities e VSVA propongono inoltre di imporre un obbligo di informare i medici curanti.
CFEGU e HUG chiedono lo stralcio del capoverso 2, in quanto la prescrizione di esami su persone incapaci di discernimento dovrebbe essere consentita. Inoltre la CFEGU ritiene che nel contesto della prescrizione di esami farmacogenetici sia inutile vietare l’esecuzione di esami prenatali, in quanto ciò è evidente.
In riferimento al capoverso 3 VSVA propone un’integrazione alle spiegazioni: il prelievo di campioni dovrebbe essere reso possibile anche nell’ambito della telemedicina o in presenza di altri professionisti medici.
La CFEGU chiede che venga stralciata la prima frase del capoverso 4: nel campo della farmacia non è necessario formulare esplicitamente l’assicurazione della riservatezza dell’informazione orale, poiché i farmacisti rientrano nelle professioni mediche.
Gensuisse e Kiwu chiedono che nel capoverso 5 siano precisate le modalità di trattamento delle infor- mazioni eccedenti clinicamente rilevanti.
VSVA auspica che i farmacisti possano conservare le eventuali informazioni eccedenti previo consenso della persona interessata e utilizzarle esclusivamente per ulteriori esami farmacogenetici.
pharmaSuisse chiede inoltre che i farmacisti possano prescrivere anche esami relativi a intolleranze alimentari e ai rischi di malattie multifattoriali. CSS suggerisce di prendere in considerazione la possibi- lità di prescrivere test presintomatici eseguiti all’estero da parte di farmacisti al fine di ampliare l’offerta di consulenza in questo ambito; allo stesso tempo richiama l’attenzione sulla problematica della ponde- razione tra offerta di consulenza e istituzione di un incentivo economico. In concreto si propone di ren- dere possibile ai farmacisti prescrivere esami genetici volti ad accertare intolleranze alimentari.
Sezione 2: Condizioni per l’autorizzazione
Al fine dell’ottimizzazione della qualità, santésuisse accoglie con favore l’introduzione di un obbligo di accreditamento per i laboratori che eseguono esami genetici in ambito medico nonché il requisito di un sistema di gestione della qualità negli altri ambiti. Si sostengono anche le ulteriori e importanti conside- razioni in merito ai requisiti per il rilascio di autorizzazioni. Anche Interpharma sottolinea l’importanza della garanzia di standard di qualità e accoglie esplicitamente con favore le regole relative alle condizioni per l’autorizzazione e alla procedura di autorizzazione. SMVS considera buone le regole a cui sono sottoposti i laboratori.
Art. 8 Accreditamento e sistema di gestione della qualità Art. 8 Accreditamento e sistema di gestione della qualità
1I laboratori che eseguono esami citogenetici o genetico-molecolari in ambito medico devono disporre di un accreditamento rilevante per la loro attività conformemente all’ordinanza del 17 giugno 199613 sull’accreditamento e sulla designazione