Rapporto sui risultati OEGU
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 39 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OEGU
Informazione in merito all’esame
ACSI, FMH, FRC, FSAS, SGMG e USB chiedono un obbligo di informare sulle limitazioni dei test e sul limitato valore indicativo dell’esame. ASCI e FRC si rammaricano inoltre del fatto che nell’ordinanza non siano stati accolti ulteriori obblighi di informazione, primariamente in materia di protezione dei dati, e propongono un concreto adeguamento della regolamentazione. Il professionista della salute deve an- che informare sui rischi di un’eventuale trasmissione di dati a terzi (p. es. il rischio di vendita dei dati). Secondo FSAS i professionisti della salute dovrebbero inoltre garantire che l’esame comporti un bene- ficio terapeutico o diagnostico. Anche SBAP propone questo, ma solo in relazione alla lettera f.
Inserimento di ulteriori professionisti della salute
Nell’elenco devono essere inseriti anche gli osteopati (swissuniversities). ChiroSuisse chiede che venga inserita nell’elenco anche la sua categoria professionale, in quanto i chiropratici sono esperti in malattie muscolo-scheletriche. Secondo SGRM i genetisti dovrebbero essere esplicitamente menzionati nell’elenco dei professionisti. SFGV ritiene che debbano essere presi in considerazione gli esperti per la promozione dell’attività fisica e della salute con diploma federale EPS per determinare caratteristiche fisiologiche nel campo dell’attività fisica e della nutrizione. La CFEGU chiede che vengano inserite nell’elenco tutte le categorie professionali disciplinate dalla legge sulle professioni sanitarie (LPSan21). FSAS osserva che da parte delle associazioni degli infermieri (ASI) e degli ergoterapisti (ASE) non sono pervenute richieste di inserimento nell’articolo 37.
Sezione 3: Condizioni per l’autorizzazione
Art. 38 Sistema di gestione della qualità Art. 38 Sistema di gestione della qualità
I laboratori che eseguono esami citogenetici o genetico-molecolari di caratteristiche degne di particolare protezione devono disporre di un sistema di gestione della qualità che adempia le disposizioni di una delle norme ISO di cui all’allegato 1.
SO e santésuisse accolgono con favore il fatto che i laboratori debbano disporre di un sistema di ge- stione della qualità. Per FAMH non è comprensibile perché i laboratori qui regolamentati non debbano soddisfare le stesse condizioni valide per i laboratori di medicina genetica (art. 8 e segg.). A FMH manca inoltre la precisazione delle disposizioni per il trattamento degli esami genetici di caratteristiche degne di particolare protezione che perseguono uno scopo medico. HUG si chiede se sia adeguato parlare di esami citogenetici anche in ambito non medico.
Art. 39 Condizioni d’esercizio Art. 39 Condizioni d’esercizio
Gli esami citogenetici o genetico-molecolari devono essere eseguiti in locali e con strumenti conformi allo stato della scienza e della tecnica.
Nessuna osservazione.
Art. 40 Direzione del laboratorio Art. 40 Direzione del laboratorio
1Il laboratorio deve disporre di un capo di laboratorio.
2Il capo di laboratorio si assume l’intera responsabilità per:
a. l’esecuzione degli esami; e
b. il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 47-54.
3Il laboratorio deve designare un supplente del capo di laboratorio che si assume l’intera responsabilità per tutti gli esami per cui svolge la supplenza in assenza della direzione del laboratorio.
Nessuna osservazione.
21 RS 811.21