Rapporto sui risultati OEGU

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 39 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OEGU

Sezione 4: Obblighi dei laboratori

SGMG, FAMH e USB constatano che le innovazioni (in particolare l’informazione sulla possibilità che risultino informazioni eccedenti e il controllo di plausibilità al momento dell’accettazione di mandati) au- mentano il carico di lavoro sia per i laboratori che per il corpo medico.

Art. 18 Informazione sulla possibilità che risultino informazioni eccedenti Art. 18 Informazione sulla possibilità che risultino informazioni eccedenti

Se da un esame citogenetico o genetico-molecolare possono risultare informazioni eccedenti, il laboratorio ne deve infor- mare la persona prescrivente prima dell’esecuzione dell’esame.

FMH, SGMG e USB accolgono con grande favore la regolamentazione. A causa dell’obbligo di infor- mare i prescriventi, SGMG e USB vogliono stabilire nella norma che i laboratori devono dichiarare chia- ramente l’insorgenza di informazioni eccedenti per la persona prescrivente.

Per GL il testo di questa disposizione va precisato; il testo dovrebbe sancire l’obbligo di informare la persona prescrivente del fatto che possono emergere informazioni eccedenti e del tipo di informazioni eccedenti. UZH-IMG sottolinea che l’obbligo di informazione richiesto è difficile da attuare nella pratica. Inoltre non è chiaro che cosa si intenda per informazioni eccedenti. Anche per Kiwu non è chiaro come il flusso di informazioni possa essere attuato nella pratica.

Poiché la persona prescrivente deve informare in anticipo la persona in cerca di consulenza della pos- sibilità che risultino informazioni eccedenti, secondo Gensuisse questo articolo è superfluo e può essere stralciato.

Art. 19 Accettazione di mandati Art. 19 Accettazione di mandati

Il laboratorio può accettare un mandato di esecuzione di un esame citogenetico o genetico-molecolare soltanto da:

a. una persona autorizzata a prescrivere l’esame in questione in Svizzera o all’estero;

b. un laboratorio in Svizzera che ha ricevuto il mandato da una persona di cui alla lettera a;

c. un laboratorio all’estero autorizzato a eseguire l’esame nel suo Paese.

SGMG accoglie espressamente con favore l’articolo. FMH, CFEGU, HUG e SGMG chiedono che sia regolamentata esplicitamente la verifica limitata dei committenti stranieri da parte dei laboratori. La CFEGU chiede che nel testo dell’ordinanza venga stabilito che i laboratori non sono obbligati a verificare l’abilitazione a prescrivere o l’esecuzione dell’esame nel Paese di origine.

Art. 20 Mandato a un altro laboratorio Art. 20 Mandato a un altro laboratorio

1Il laboratorio può incaricare dell’esecuzione di un esame citogenetico o genetico-molecolare un altro laboratorio, se quest’ultimo dispone della relativa autorizzazione.

2Il laboratorio deve informare la persona prescrivente sugli esami eseguiti dal laboratorio incaricato.

Un privato (AM) auspica che il capoverso 1 specifichi: un altro laboratorio «svizzero».

VD chiede che l’informazione dei prescriventi sull’assegnazione di un mandato conformemente a quanto disposto al capoverso 2 sia regolamentata allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che il man- dato sia assegnato a un laboratorio in Svizzera o all’estero (cfr. art. 26 cpv. 2). L’informazione deve avvenire sempre previamente. Anche FMH considera obbligatoria questa previa informazione. Secondo il privato (AM) per l’assegnazione del mandato è necessario ottenere il consenso scritto della persona interessata. SGMG e USB chiedono che per la persona prescrivente venga chiaramente dichiarato quali esami saranno eseguiti dal laboratorio incaricato.

Art. 21 Controlli esterni della qualità Art. 21 Controlli esterni della qualità

Il laboratorio deve sottoporre regolarmente i suoi esami a controlli esterni della qualità.

Nessuna osservazione.