Rapporto sui risultati OEGU
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 39 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OEGU
Art. 41 Qualifica del capo di laboratorio e del supplente
Art. 41 Qualifica del capo di laboratorio e del supplente
1Il capo di laboratorio e il supplente devono poter dimostrare di possedere uno dei seguenti titoli o diplomi:
a. un titolo di cui all’articolo 11 capoverso 1;
b. un diploma di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera b;
c. un diploma di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera c.
2Se dispongono di un diploma di cui al capoverso 1 lettere b e c, devono poter attestare almeno un anno di esperienza pratica in un laboratorio genetico-molecolare e conoscenze in genetica umana.
Secondo VD e CURML anche i laboratori di profilazione del DNA riconosciuti dal Dipartimento federale di giustizia e polizia dovrebbero essere autorizzati a eseguire esami genetici di caratteristiche sensibili in ambito penale. Pertanto anche le persone in possesso del titolo di genetista forense devono essere elencate nel capoverso 1. FAMH chiede che la qualifica richiesta del supplente sia precisata in analogia all’articolo 11 capoverso
2. Anche in questo ambito la direzione di laboratorio dovrebbe essere riservata alle persone in possesso di un titolo di cui all’articolo 11 capoverso 1; le persone in possesso di un diploma di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera a non dovrebbero inoltre poter ricoprire una funzione di supplenza. FMH, SGMG e UZH-IMG propongono di sostituire il termine «genetica umana» nel capoverso 2 con «genetica medica». È dubbio se una persona che non ha esperienza in questioni mediche possa offrire tali test.
Art. 42 Qualifica del personale di laboratorio
Art. 42 Qualifica del personale di laboratorio
Alla qualifica del personale di laboratorio si applica l’articolo 12 capoverso 1.
Nessuna osservazione.
Sezione 4: Procedura di autorizzazione
Art. 43 Domanda
Art. 43 Domanda
La domanda di autorizzazione per l’esecuzione di esami citogenetici o genetico-molecolari di caratteristiche degne di par- ticolare protezione deve contenere quanto segue:
a. i dati da cui si evince che le condizioni di cui agli articoli 38-42 sono soddisfatte;
b. i dati di cui all’articolo 13 lettere b–d.
Nessuna osservazione.
Art. 44 Autorizzazione
Art. 44 Autorizzazione
1L’UFSP rilascia l’autorizzazione al laboratorio se la domanda è completa e le condizioni di cui agli articoli 38–42 sono soddisfatte.
2L’autorizzazione è rilasciata per un periodo di tempo illimitato.
Gensuisse chiede che le autorizzazioni vengano rilasciate per un periodo di tempo limitato.
Art. 45 Portata dell’autorizzazione
Art. 45 Portata dell’autorizzazione
1I laboratori titolari di un’autorizzazione secondo la presente sezione possono eseguire tutti gli esami citogenetici e geneticomolecolari di caratteristiche degne di particolare protezione.
2I laboratori possono eseguire questi esami anche se sono prescritti a scopo medico.