Rapporto sui risultati OEGU
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 39 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OEGU
a interpretare e comunicare i risultati degli esami genetici da loro stessi prescritti. Una limitazione agli esami i cui risultati sono chiaramente interpretabili e facilmente trasmissibili sarebbe insensata e infon- data.
La CFEGU e HUG propongono in merito al capoverso 3 che sia consentito prescrivere esami su per- sone incapaci di discernimento e che sia vietata solamente la prescrizione di esami prenatali. SSO chiede lo stralcio dell’intero capoverso, visto che il suo contenuto emerge già dal capoverso 1.
In merito al capoverso 4 Gensuisse auspica che vengano specificate le informazioni eccedenti clinica- mente rilevanti. Per la CFEGU non è comprensibile perché la comunicazione del risultato da parte dei dentisti sia esplicitamente regolamentata. In analogia con il campo della medicina umana, chiede che venga stralciata la prima frase.
Agile.ch, ProRaris, SGB e Verein MW chiedono che venga istituito un obbligo di informare per scritto la persona interessata se i costi dell’esame genetico non sono presi a carico dell’assicurazione obbligato- ria delle cure medico-sanitarie.
Art. 7 Nel campo della farmacia Art. 7 Nel campo della farmacia
1I farmacisti abilitati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere esami farmacogenetici che:
a. non sono legati a un medicamento soggetto a prescrizione medica; e
b. forniscono risultati chiaramente interpretabili e facilmente trasmissibili.
2I farmacisti non possono prescrivere né esami su persone incapaci di discernimento né esami genetici prenatali.
3Il prelievo di campioni deve avvenire in presenza del farmacista.
4Il farmacista deve assicurare la riservatezza dell’informazione orale. L’informazione deve avvenire anche in forma scritta.
5Il risultato dell’esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un farmacista. Non possono essere comunicate informazioni eccedenti.
Osservazioni generali
CFEGU, kf e pharmaSuisse sostengono esplicitamente la prescrizione di esami genetici in farmacia. Molti partecipanti alla consultazione sono favorevoli all’estensione ai farmacisti della proposta facoltà di prescrivere determinati esami (AR, BE, BL, GL, GR, JU, NW, OW, SH, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH, CDS, KAV, CFEGU, pharmaSuisse, swissuniversities, CSS, VSVA).
Parecchi partecipanti alla consultazione (PES, PSS, ACSI, biorespect, FAMH, FRC, FMH, SAG, san- tésuisse, SGKPT, SMVS) non sono (piuttosto) d’accordo con questa regolamentazione e chiedono in parte lo stralcio dell’articolo. I motivi sono i seguenti: benefici nulli o solo esigui ovvero evidenze non ancora sufficienti dei test farmacogenetici e quindi «disciplinamento preventivo» (ACSI, FRC, san- tésuisse, SMVS), mancanza di idoneità a garantire l’informazione necessaria, la garanzia della qualità o la protezione dei dati (PES, PSS, biorespect, FAMH, FMH, SAG) nonché mancanza di indicazione medica (SGKPT).
Osservazioni in merito ai vari capoversi
Per PES, biorespect, FAMH, HUG, SAG, SGMG e USB non è chiaro quali test possono essere prescritti dai farmacisti ai sensi del capoverso 1 se sono esclusi i medicamenti soggetti a prescrizione medica. Qualora dovesse intendersi l’analisi di un ampio panel di SNP farmacogenetici, l’interpretazione e la comunicazione dei risultati devono essere qualificate come particolarmente complesse ed escluse ai sensi del capoverso 1 lettera b (HUG, SGMG, USB). Anche secondo SGKPT le condizioni di cui alle lettere a e b non possono essere soddisfatte contemporaneamente: gli accertamenti relativi a medica- menti non soggetti a prescrizione medica non sono di norma facilmente interpretabili, mentre lo sono invece i risultati degli esami farmacogenetici relativi a singoli medicamenti soggetti a prescrizione me- dica. Inoltre i test farmacogenetici privi di indicazione medica sono sconsigliati. I risultati di test di così ampia portata sono per lo più obsoleti al momento dell’utilizzo e dovrebbero quindi essere ripetuti.
Secondo molti Cantoni (AI, AR, BE, BL, GL, GR, GE, JU, OW, SH, TG, NW, TI, VD, ZG), GKD e KAV la regolamentazione proposta di cui alla lettera a dovrebbe essere estesa per includere i medicamenti soggetti a prescrizione medica in conformità della facoltà di dispensare di cui all’articolo 45 capoverso