Rapporto sui risultati OEGU

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 39 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OEGU

aver ereditato. FMH chiede che venga precisato l’obbligo di informazione di cui alla lettera d, che è formulato in modo troppo generico. Agile.ch, ProRaris, SGB e Verein MW chiedono che i risultati ven- gano recapitati alla persona interessata anche per scritto e in un linguaggio facilmente comprensibile.

ZH propone di implementare nel capoverso 4 l’applicazione analoga dell’articolo 6 nLEGU e di prescri- vere l’informazione in forma scritta e orale. ZH esige inoltre che prima della prescrizione dell’esame la persona interessata sia informata dell’eventuale obbligo di notifica delle malattie tumorali. Inoltre critica che le spiegazioni sembrano presupporre che la pratica eluderebbe l’obbligo di informazione e chiede da dove i prescriventi non informati dovrebbero sapere come informare i loro pazienti. In questo contesto ZH chiede che venga inserito un nuovo capoverso 5 che chiarisca come si possa adempiere a posteriori l’obbligo di informazione nel caso di risultati già esistenti.

SMVS chiede che venga inserito un nuovo capoverso che va nella stessa direzione: se si deve eseguire un’analisi genetica originariamente non prevista, il laboratorio deve informare il medico curante della necessità di informare correttamente la persona interessata.

Art. 58 Esami genetici in ambito medico al di fuori di malattie tumorali Art. 58 Esami genetici in ambito medico al di fuori di malattie tumorali

Agli esami genetici in ambito medico che non sono legati a una malattia tumorale e sono eseguiti per determinare caratteri- stiche non ereditarie si applicano i capitoli 1, 2, 4 e 8 LEGU.

Nessuna osservazione.

Art. 59 Esami genetici al di fuori dell’ambito medico Art. 59 Esami genetici al di fuori dell’ambito medico

1Agli esami genetici al di fuori dell’ambito medico volti a determinare caratteristiche non ereditarie si applicano gli articoli 3–15, 33 e 56–58 LEGU.

2Se prima della prescrizione dell’esame non è chiaro se si tratti di una caratteristica ereditaria del patrimonio genetico si applicano i capitoli 1, 2, 4 e 8 LEGU.

Nessuna osservazione.

4.5 Capitolo 5: Esami genetici nell’ambito di trasfusioni di sangue e di trapianti

B-CH ritiene che i testi siano chiari e sufficienti. Un privato (AM) osserva che i test relativi a caratteristi- che fisiologiche forniscono o forniranno informazioni sulle probabilità di varie malattie, in particolare nel contesto di ulteriori dati o informazioni. Pertanto respinge le disposizioni di questo capitolo.

Art. 60 Esami genetici per la tipizzazione di gruppi sanguigni o caratteristiche ematiche o tissu-

tali Art. 60 Esami genetici per la tipizzazione di gruppi sanguigni o caratteristiche ematiche o tissutali

Agli esami genetici per la tipizzazione di gruppi sanguigni o caratteristiche ematiche o tissutali nell’ambito di trasfusioni di sangue e di trapianti di organi, tessuti e cellule si applicano soltanto gli articoli 16 capoverso 2 lettera b e 17 capoversi 1 lettera c, 2 lettera b e 3 LEGU.

Nessuna osservazione.

Art. 61 Esami genetici prenatali per la determinazione di gruppi sanguigni e caratteristiche ema-

tiche Art. 61 Esami genetici prenatali per la determinazione di gruppi sanguigni e caratteristiche ematiche

Agli esami genetici prenatali volti a determinare gruppi sanguigni o caratteristiche ematiche di cui all’articolo 17 capoverso 1 lettera b LEGU si applicano gli articoli 3–12, 27 e 56–58 LEGU.

Nessuna osservazione.