Rapporto sui risultati OEGU
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 39 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OEGU
Art. 32 Obblighi di notifica Art. 32 Obblighi di notifica
1Il titolare dell’autorizzazione deve notificare previamente all’UFSP quanto segue:
a. importanti modifiche nel programma di depistaggio;
b. cambiamento dell’organizzazione incaricata dell’esecuzione del depistaggio genetico o della persona responsabile.
2La conclusione del depistaggio genetico deve essere notificata all’UFSP entro 30 giorni.
3Se il depistaggio genetico viene interrotto, il termine di notifica è di 15 giorni. La notifica deve indicare i motivi dell’in- terruzione.
Nessuna osservazione.
Art. 33 Rapporto Art. 33 Rapporto
1Il titolare dell’autorizzazione deve presentare all’UFSP regolarmente, ma almeno una volta all’anno, un rapporto sull’ese- cuzione del depistaggio genetico. Il rapporto deve contenere in particolare:
a. dati statistici;
b. dati su avvenimenti particolari.
2Il titolare dell’autorizzazione deve presentare ogni cinque anni all’UFSP un rapporto sui cinque anni precedenti. Oltre ai dati di cui al capoverso 1, il rapporto deve contenere le conoscenze che ne derivano.
3Entro sei mesi dalla conclusione o dall’interruzione del depistaggio genetico, all’UFSP deve essere presentato un rapporto finale. Esso deve contenere in particolare:
a. una sintesi dei risultati rilevati per la durata complessiva del depistaggio genetico e le conclusioni che ne derivano;
b. i dati sulle misure adottate in base al depistaggio genetico;
c. le raccomandazioni derivanti dal depistaggio genetico.
Secondo SMVS deve essere inserito un capoverso 4 formulato come segue: «I dati riportati nel rapporto sono anonimizzati e garantiscono la protezione dei dati».
Art. 34 Sospensione, revoca e annullamento dell’autorizzazione Art. 34 Sospensione, revoca e annullamento dell’autorizzazione
1L’UFSP sospende o revoca l’autorizzazione se:
a. le condizioni per l’autorizzazione non sono più soddisfatte;
b. gli obblighi di notifica e di presentazione del rapporto non sono rispettati; oppure
c. nuove conoscenze scientifiche lo richiedono.
2L’UFSP annulla l’autorizzazione se il depistaggio genetico viene interrotto.
SMVS osserva che non ci sono cenni a possibili sanzioni.
4.3 Capitolo 3: Esami genetici di caratteristiche degne di particolare protezione
SG osserva che l’estensione del campo d’applicazione all’ambito non medico porta a un riconoscimento indiretto dei test come validi strumenti diagnostici, il che viene messo in discussione in alcuni settori. L’utilizzo di esami genetici per determinare le prestazioni fisiche, il carattere o l’intelligenza deve essere considerato in modo critico. Esiste il rischio di stigmatizzazione e discriminazione di determinati gruppi di persone.
Sezione 1: Esami genetici di caratteristiche fisiologiche e caratteristiche concernenti l’origine, sia etnica sia d’altro tipo – Osservazioni di fondo
FMH, FSP e santésuisse sostengono le precisazioni aggiuntive introdotte negli articoli 35 e 36 in merito alle nuove categorie soggette a disciplinamenti diversi.
SG chiede che i test offerti siano eloquenti e basati su evidenze. Inoltre dovrebbe essere esplicitamente vietato l’uso dei dati da parte di terzi (p. es. datori di lavoro o assicuratori).
Secondo FMH l’attribuzione delle categorie soggette a disciplinamenti diversi dovrebbe essere precisata in modo più dettagliato. Proprio perché le transizioni tra l’ambito medico e quello non medico sono fluide, la valutazione e l’interpretazione di tali analisi richiedono una certa perizia medica. Anche SGMG e USB sono di questo parere. VS e UZH-IMG chiedono una precisazione circa le caratteristiche personali. PES, biorespect e SAG ritengono ancora impraticabile la classificazione proposta nelle categorie elencate.