Rapporto sui risultati OEGU

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 39 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OEGU

Art. 35 Esami genetici di caratteristiche fisiologiche Art. 35 Esami genetici di caratteristiche fisiologiche

1Gli esami genetici di caratteristiche fisiologiche di cui all’articolo 31 capoverso 1 lettera a LEGU non possono fornire informazioni su eventuali problemi di salute della persona interessata o su altre caratteristiche rilevanti dal punto di vista medico.

2Per esami di cui al capoverso 1 s’intendono in particolare:

a. gli esami del tipo di metabolismo che servono a regolare il peso corporeo attraverso un’alimentazione adeguata o un’attività sportiva mirata;

b. gli esami riguardanti la tendenza al sovrappeso;

c. gli esami riguardanti la reazione del corpo a sostanze come alcol, nicotina, caffeina e inquinanti ambientali;

d. gli esami volti a determinare la prestazione fisica in riferimento a resistenza o forza, capacità aerobica e tempi di recupero;

e. gli esami volti ad accertare l’età biologica.

3Per gli esami di cui al capoverso 1 non s’intendono gli accertamenti di intolleranze alimentari, del potenziale di dipendenza o della predisposizione a infiammazioni o lesioni; questi accertamenti sono considerati esami dell’ambito medico.

BS e SO sono d’accordo con la regolamentazione proposta. Insel e unimedsuisse chiedono un’ulteriore precisazione, poiché esiste una zona grigia nella distinzione tra le analisi in ambito medico e le analisi di caratteristiche fisiologiche. Anche PES, biorespect, Gensuisse, Kiwu e SAG si esprimono nella stessa direzione. I criteri di differenziazione tra test medici e non medici non sono praticabili, è necessaria un’etichettatura specifica dei diversi test, altrimenti non possono essere eseguiti dai professionisti di cui all’articolo 37. Inoltre, secondo PES, biorespect e SAG, manca la classificazione dei test epigenetici. Agile.ch e SGB chiedono che l’articolo sia stralciato; temono che le persone che soffrono di difficoltà psichiche o sono in sovrappeso eseguano test inutili e che le spese sanitarie aumentino a causa dell’esecuzione di tali test.

IDS-NE auspica che nel capoverso 1 il termine «problemi di salute» sia sostituito da «malattie» a causa dell’ampia definizione di salute data dall’OMS.

Per ASCG l’effettivo valore indicativo delle analisi di cui al capoverso 2 è dubbio. SVDE è favorevole all’aggiunta del termine «nutrienti» alla lettera c. FMH e SMVS chiedono lo stralcio della lettera d. SMVS sottolinea il potenziale di abuso nel campo dello sport e chiede lo stralcio della lettera d o un obbligo di autorizzazione per la prescrizione di tali accertamenti.

IDS-NE chiede che venga inserito un nuovo articolo relativo all’affidabilità delle analisi genetiche di ca- ratteristiche fisiologiche al di fuori dell’ambito medico. Le analisi genetiche i cui risultati possono avere un’influenza sulla salute della persona interessata devono essere valutate scientificamente in confor- mità alle disposizioni della legge sulla ricerca umana prima di essere dispensate ai consumatori. Una volta ultimati tali studi, il test genetico direct to consumer potrà definirsi «scientificamente validato». La CFEGU dovrebbe elaborare linee guida per le modalità di valutazione scientifica di tali test. Anche VD propone di verificare la scientificità dei test genetici prima che essi vengano offerti ai clienti.

Art. 36 Esami genetici di caratteristiche concernenti l’origine, sia etnica sia d’altro tipo Art. 36 Esami genetici di caratteristiche concernenti l’origine, sia etnica sia d’altro tipo

Per esami genetici di caratteristiche concernenti l’origine, sia etnica sia d’altro tipo di cui all’articolo 31 capoverso 1 lettera c LEGU s’intendono gli accertamenti riguardanti:

a. la regione di origine degli antenati o l’origine etnica; in questo caso il risultato non può dimostrare un rapporto di filiazione o di parentela con determinate persone viventi o decedute; oppure

b. la filiazione da uno o più personaggi storici deceduti; in questo caso i dati genetici necessari per il confronto devono essere già a disposizione del fornitore dell’esame.

BS e SO esprimono pareri positivi in merito alla regolamentazione proposta.

VD, CURML e SGRM sono favorevoli allo stralcio dell’articolo, poiché da un lato è molto restrittivo e dall’altro può portare alla scoperta di rapporti di parentela. La rigida regolamentazione proposta sposte- rebbe all’estero la ricerca di parenti. CURML rileva che nell’ambito della genealogia potrebbe essere utile consentire l’esecuzione di test solo a persone adulte.

Kiwu aggiunge che contestualmente all’accertamento di una patologia vengono inevitabilmente scoperti anche i rapporti di discendenza e di parentela.