Rapporto sui risultati OEGU

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 39 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OEGU

Art. 46 Sospensione, revoca ed estinzione dell’autorizzazione

Art. 46 Sospensione, revoca ed estinzione dell’autorizzazione

1L’UFSP può sospendere o revocare l’autorizzazione se il laboratorio:

a. non soddisfa più le condizioni per l’autorizzazione;

b. non rispetta le disposizioni di cui agli articoli 4 e 47-54, in particolare se i risultati dei controlli esterni della qualità danno adito a ripetute contestazioni.

2L’autorizzazione si estingue se il laboratorio notifica all’UFSP la cessazione della sua attività.

Nessuna osservazione.

Sezione 5: Obblighi dei laboratori

Art. 47 Accettazione di mandati

Art. 47 Accettazione di mandati

Il laboratorio può accettare mandati di esecuzione di esami citogenetici o genetico-molecolari di caratteristiche degne di particolare protezione soltanto da:

a. un professionista della salute autorizzato a prescrivere l’esame in questione in Svizzera o all’estero;

b. un laboratorio in Svizzera che ha ricevuto il mandato da una persona di cui alla lettera a;

c. un laboratorio all’estero autorizzato a eseguire l’esame nel suo Paese.

Insel chiede che l’ordinanza stabilisca esplicitamente che il laboratorio che esegue l’esame non abbia l’obbligo di verificare la competenza delle persone prescriventi.

Art. 48 Mandato a un altro laboratorio

Art. 48 Mandato a un altro laboratorio

1Il laboratorio può incaricare dell’esecuzione di un esame citogenetico o genetico-molecolare di caratteristiche degne di particolare protezione un altro laboratorio, se quest’ultimo dispone dellʼapposita autorizzazione.

2Il laboratorio deve informare il professionista della salute prescrivente sugli esami eseguiti dal laboratorio incaricato.

Un privato (AM) chiede di aggiungere il termine «svizzero» all’altro laboratorio.

Art. 49 Controlli esterni della qualità

Art. 49 Controlli esterni della qualità

Il laboratorio deve sottoporre regolarmente i suoi esami a controlli esterni della qualità.

Nessuna osservazione.

Art. 50 Programma per operazioni sicure relative ai campioni e ai dati genetici

Art. 50 Programma per operazioni sicure relative ai campioni e ai dati genetici

Per garantire operazioni sicure relative ai campioni e ai dati genetici, il laboratorio deve disporre di un programma che:

a. stabilisca l’attuazione delle misure tecniche e organizzative di cui all’allegato 3; e

b. sia conforme allo stato della tecnica.

GL e SO accolgono con favore l’obbligo di predisporre un piano per la sicurezza dei dati.

Art. 51 Conservazione di rapporti d’esame, registrazioni e documenti

Art. 51 Conservazione di rapporti d’esame, registrazioni e documenti

Il laboratorio deve conservare per cinque anni i rapporti d’esame nonché le registrazioni e i documenti allestiti in base al sistema di gestione della qualità o al controllo esterno della qualità.

GL auspica che venga inserito un obbligo di distruggere i rapporti d’esame, le registrazioni e i documenti una volta scaduto il periodo di conservazione previsto dalla legge. Se si rinuncia a implementare un obbligo di distruzione, deve essere stabilito almeno un termine massimo. ZH accoglie espressamente con favore la regolamentazione, ma propone di limitare a cinque anni il periodo di conservazione per motivi di garanzia della qualità, tenendo conto sia della protezione dei dati e dei campioni prevista da altre disposizioni, sia del principio della finalità. Deve essere possibile conservare il campione più a lungo soltanto con il consenso esplicito. ACSI e FRC ritengono che i rapporti e i campioni possano essere conservati solo fino alla conclusione