Rapporto sui risultati OEGU

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 39 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OEGU

c. esami genetici di caratteristiche degne di particolare protezione: esami genetici al di fuori dell’ambito medico ef- fettuati allo scopo di determinare caratteristiche della personalità degne di particolare protezione (art. 31 cpv. 1 LEGU);

d. caratteristiche non ereditarie: caratteristiche del patrimonio genetico che non sono trasmesse ai discendenti (art. 2 cpv. 1 LEGU).

santésuisse è molto favorevole all’introduzione del termine «esami farmacogenetici» (lettera a), poiché la loro importanza è destinata ad aumentare in futuro. CURML rileva che il termine definito alla lettera c induce a pensare che gli esami genetici di caratteristiche degne di particolare protezione siano elo- quenti e affidabili; si dovrà quindi precisare che l’affidabilità o l’utilità di tali esami non è stata formal- mente stabilita. Inoltre per analisi di tale tipo si dovrebbe utilizzare il termine «stile di vita». Anche SGRM osserva che la terminologia scelta implica che tali test siano sempre robusti, affidabili e utili.

Art. 3 Pubblicità destinata al pubblico Art. 3 Pubblicità destinata al pubblico

(art. 14 LEGU)

1Per pubblicità destinata al pubblico s’intendono tutte le misure pubblicitarie che promuovono la prescrizione di esami genetici o la consegna e la vendita di prodotti per l’esecuzione di tali esami, in particolare:

a. prospetti, manifesti, lettere circolari;

b. inserzioni in giornali, riviste e libri;

c. pubblicità su oggetti;

d. pubblicità mediante media elettronici come supporti video, audio e di dati nonché applicazioni informatiche;

e. pubblicità in occasione di manifestazioni informative e conferenze tenute davanti a non specialisti.

2Per pubblicità destinata al pubblico non s’intendono le misure pubblicitarie che si rivolgono unicamente a persone abilitate alla prescrizione di esami genetici.

Per SG nel capoverso 1 non è chiaro cosa sia permesso e cosa non sia permesso nella pubblicità destinata al pubblico: la pubblicità destinata al pubblico deve limitarsi a veicolare in modo imparziale informazioni in merito ai rispettivi esami. Anche per UZH-IMG non è chiaro se gli opuscoli per i pazienti possano essere messi online o meno. unimedsuisse si aspetta una distinzione più chiara tra pubblicità destinata al pubblico consentita e non consentita e si chiede se manifestazioni informative per i non specialisti rientrino nel divieto.

Riguardo al capoverso 2, VD chiede di garantire la competenza e l’esperienza dei professionisti per quanto riguarda la valutazione dei contenuti pubblicitari e osserva che non vi devono essere conflitti d’interesse tra produttori/distributori e professionisti.

Agile.ch, ProRaris, SGB e Verein MW, invece, chiedono lo stralcio dell’intero articolo. I test genetici non devono essere trattati come un bene di consumo; la pubblicità destinata al pubblico non dovrebbe es- sere quindi consentita.

Sezione 2: Protezione dei campioni e dei dati genetici

Art. 4 Art. 4

1Chi tratta dati genetici nell’ambito di esami genetici deve assicurare che sia garantita la protezione dei dati in particolare dalla comunicazione, dalla modifica, dalla cancellazione, dalla produzione di copie e dalla perdita illecite o accidentali.

2La protezione deve essere garantita mediante misure tecniche e organizzative adeguate, in particolare mediante:

a. la limitazione del trattamento dei dati genetici a coloro i quali necessitano di questi dati per l’adempimento dei loro compiti;

b. la verbalizzazione di tutti i processi di trattamento determinanti per garantire la tracciabilità;

c. la trasmissione sicura di dati genetici;

d. la pseudonimizzazione di dati genetici se sono trasmessi a un Paese la cui legislazione non garantisce una protezione adeguata.

3Alle operazioni relative ai campioni si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.

Osservazioni di fondo

Per CSS, SPS, ProRaris e Verein MW i due capoversi relativi alla protezione e alla sicurezza dei dati genetici sono importanti. PSS sottolinea che non devono essere assolutamente attenuati. Anche B-CH ritiene che le misure proposte siano adeguate.