Rapporto sui risultati OEGU

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 39 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OEGU

Tuttavia, secondo BS dovrà essere aggiunto come possibile qualifica per la direzione del laboratorio il titolo di genetista forense SSML. Così anche gli esami di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere a e c dell’avamprogetto di ordinanza potrebbero essere eseguiti nei laboratori di genetica forense.

FAMH, FMH e SGMG accolgono espressamente con favore il fatto che la qualifica del capo di labora- torio sia definita con limitazioni ai titolari di titoli corrispondenti.

Insel e unimedsuisse auspicano che al posto del termine «capo di laboratorio» nel capoverso 1 venga usata la dicitura «persona responsabile delle analisi» o «persona con responsabilità specialistica». In questo modo si terrebbe maggiormente conto delle strutture di laboratorio più recenti (p. es. dell’orga- nizzazione a matrice). HUG propone di limitare il campo d’applicazione del sequenziamento ad alta resa a un numero ridotto di geni (da 1 a 10), ossia con un chiaro legame con una determinata malattia, per le persone titolari di una qualifica di cui alle lettere da b a f. Nella ricerca di mutazioni di cui è stata dimostrata la patogenicità è necessario poterne analizzare per esempio 100.

FAMH chiede che almeno nelle spiegazioni sia illustrata la procedura di riconoscimento dell’equivalenza (cpv. 4) del titolo «medico specializzato in patologia, con formazione approfondita in patologia moleco- lare».

SMVS ritiene importante che il capo di laboratorio e il suo supplente continuino a formarsi nel proprio campo di specializzazione e propone di integrare in tal senso l’articolo.

Art. 12 Qualifica del personale di laboratorio Art. 12 Qualifica del personale di laboratorio

1Almeno la metà del personale di laboratorio incaricato dell’esecuzione di esami citogenetici o genetico-molecolari deve poter dimostrare di possedere:

a. un diploma di tecnico in analisi biomediche SSS o di laboratorista AFC (biologia) oppure un diploma riconosciuto come equivalente secondo l’articolo 68 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 200214 sulla formazione professio- nale;

b. un diploma di una scuola universitaria di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 201115 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) nel campo della biologia, della chimica, della biomedicina, delle scienze farmaceutiche o delle scienze della vita oppure un diploma riconosciuto come equivalente secondo l’articolo 70 capoverso 1 LPSU; oppure

c. un diploma federale secondo l’articolo 5 capoverso 1 della legge del 23 giugno 200616 sulle professioni mediche in medicina umana, odontoiatria, veterinaria o farmacia.

2Se il laboratorio esegue esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti o embrioni in vitro, almeno una delle persone che lavorano nel laboratorio deve avere sufficiente esperienza con esami su singole cellule.

HUG ritiene anacronistico che soltanto la metà del personale di laboratorio debba poter dimostrare di possedere una delle qualifiche di cui al capoverso 1. Chiede che tutto il personale di laboratorio debba disporre di uno dei titoli ivi menzionati; inoltre propone l’implementazione di una procedura di riconosci- mento dell’equivalenza per i diplomi esteri analoga a quella prevista dall’articolo 11 capoverso 4. FAMH rileva una discrepanza con i requisiti dell’ordinanza concernente i laboratori di microbiologia17, che per i titoli professionali del livello secondario richiede due anni di esperienza professionale, e chiede un’ar- monizzazione.

SGMG e USB auspicano la modifica di un termine nel capoverso 2: oggi si parla di poche cellule trofo- blastiche e non di singole cellule. Eventualmente sarebbe opportuno anche un rimando alla legge sulla medicina della procreazione18.

Sezione 3: Procedura di autorizzazione

Art. 13 Domanda Art. 13 Domanda

La domanda di autorizzazione per l’esecuzione di esami citogenetici o genetico-molecolari in ambito medico deve contenere quanto segue:

14RS 412.10

15RS 414.20

16RS 811.11

17 RS 818.101.32

18 RS 810.11