Rapporto sui risultati OEGU
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 39 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OEGU
dell’esame e dei controlli della qualità. Gensuisse, invece, ritiene che un periodo di conservazione di cinque anni sia troppo breve. Si dovrebbe prendere in considerazione una conservazione prolungata dei campioni di DNA/sangue.
Art. 52 Obblighi di notifica
Art. 52 Obblighi di notifica
1Il laboratorio deve notificare previamente all’UFSP quanto segue:
a. un cambiamento del capo di laboratorio e dell’ubicazione;
b. la cessazione dell’attività.
2Il laboratorio deve notificare all’UFSP entro 30 giorni le modifiche riguardanti le strutture coinvolte nell’ambito di opera- zioni esternalizzate.
FR osserva che il testo dell’ordinanza non corrisponde alle spiegazioni e chiede un adeguamento.
Art. 53 Rapporto
Art. 53 Rapporto
Il laboratorio deve presentare all’UFSP entro la fine di giugno un rapporto d’attività sull’anno precedente che comprenda in particolare i seguenti punti:
a. il numero e il tipo degli esami citogenetici e genetico-molecolari di caratteristiche degne di particolare protezione eseguiti nonché i metodi applicati;
b. per quanto concerne l’assegnazione di mandati a un laboratorio all’estero: il numero e il tipo degli esami citogenetici e genetico-molecolari di caratteristiche degne di particolare protezione nonché il nome e l’indirizzo del laboratorio incaricato;
c. una sintesi e una valutazione dei controlli esterni della qualità di cui all’articolo 49.
SMVS chiede che venga inserito un capoverso aggiuntivo che prescriva l’anonimizzazione dei dati e il rispetto della protezione dei dati.
Sezione 6: Gestione della qualità e informazione in caso di esami eseguiti all’estero
Art. 54
Art. 54
Alla gestione della qualità e all’informazione in caso di esami eseguiti all’estero si applicano le disposizioni di cui all’arti- colo 26.
GL auspica una precisazione nel senso di un’informazione aggiuntiva sul rispetto del livello di protezione dei dati da parte del laboratorio estero.
Sezione 7: Vigilanza e scambio di informazioni
Art. 55 Vigilanza
Art. 55 Vigilanza
1L’UFSP verifica se i laboratori rispettano le disposizioni della presente ordinanza.
2L’UFSP effettua ispezioni; può effettuarle in ogni momento con o senza preavviso.
3Per adempiere i suoi compiti di vigilanza, l’UFSP può avvalersi di periti esterni o incaricare questi ultimi dell’ispezione.
4L’UFSP e i periti esterni possono esigere dai laboratori l’accesso ai loro locali e strumenti, la consultazione di tutti i documenti e i sistemi d’informazione nonché tutte le informazioni necessarie per le ispezioni o l’attività di vigilanza dell’UFSP.
FMH esige un coordinamento tra l’Ufficio federale della sanità pubblica e il Servizio di accreditamento svizzero in relazione all’attività di vigilanza. SMVS chiede l’implementazione di un ulteriore capoverso 5 che obblighi l’UFSP a monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti la qualità da parte dei laboratori esteri.
Art. 56 Scambio di informazioni
Art. 56 Scambio di informazioni
1L’UFSP informa le autorità cantonali in merito:
a. al rilascio, al rifiuto, alla modifica, alla sospensione, alla revoca o all’estinzione di un’autorizzazione;
b. ai vizi di qualità o di sicurezza gravi che sono stati constatati in un laboratorio.