Rapporto sui risultati OEGU

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 39 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OEGU

nelle lettere da a a d; la lettera i è già coperta dalla lettera h.

4.7 Capitolo 7: Emolumenti e pubblicazione

Art. 64 Emolumenti Art. 64 Emolumenti

1Gli emolumenti per le autorizzazioni e le attività di vigilanza secondo la presente ordinanza sono stabiliti nell’allegato 4.

2L’UFSP può esigere un supplemento al massimo del 50 per cento dell’emolumento ordinario se è necessario un onere supplementare straordinario.

3Per le altre prestazioni l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria è compresa fra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste e della classe di funzione della persona incaricata.

4L’emolumento per la valutazione dell’equivalenza di un titolo, compresa la decisione di cui all’articolo 11 capoverso 4, è disciplinato dall’articolo 54a capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 27 giugno 199524 sull’assicurazione malattie.

5Gli emolumenti per l’attività del SAS nell’ambito della presente ordinanza sono disciplinati dall’ordinanza del 10 marzo 200625 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento.

6Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 set- tembre 200426 sugli emolumenti.

SMVS non è convinta che sia necessario indicare emolumenti fissi in un’ordinanza.

Art. 65 Pubblicazione dei laboratori e dei depistaggi genetici autorizzati Art. 65 Pubblicazione dei laboratori e dei depistaggi genetici autorizzati

L’UFSP pubblica:

a. un elenco dei laboratori contenente i dati sulle autorizzazioni rilasciate per l’esecuzione di esami citogenetici o genetico-molecolari;

b. un elenco dei depistaggi genetici autorizzati.

Nessuna osservazione.

4.8 Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 66–69

Nessuna osservazione.

Allegato 1: Sistema di gestione della qualità

Nessuna osservazione.

Allegato 2: Portata dell’autorizzazione a eseguire esami citogenetici o genetico-molecolari in ambito medico

Gensuisse suggerisce di consentire ai titolari di titoli con il suffisso G di eseguire tutti gli esami geneticomolecolari.

Secondo SGKPT gli esami farmacogenetici sono ulteriormente limitati nell’allegato 2 numero 14 rispetto alla definizione di cui all’articolo 2 lettera a, il che è anche in contraddizione con quanto disposto all’ar- ticolo 7. Pertanto va stralciata l’aggiunta «per determinare gli effetti di una terapia prevista».

SGMG, unimedsuisse e USB chiedono lo stralcio o il riesame dell’elenco, poiché con l’avvento del se- quenziamento ad alta resa gli esami e l’interpretazione dei risultati richiedono molte conoscenze spe- cialistiche specifiche. Come compromesso potrebbe essere applicata a tutti gli esami menzionati nell’elenco una restrizione all’esame di singole varianti.

UZH-IMG ritiene molto problematico che i patologi molecolari eseguano esami volti a determinare ma- lattie tumorali familiari (n. 3). Gensuisse ritiene che le sindromi tumorali familiari richiedano il titolo G. Anche per le altre analisi elencate (n. 4, 8, 9, 10 e 11) UZH-IMG dubita che le qualifiche menzionate

24 RS 832.102

25 RS 946.513.7

26 RS 172.041.1