Rapporto sui risultati OEGU

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 39 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OEGU

SMVS chiede l’introduzione di un nuovo capoverso che stabilisca che i requisiti di riservatezza e prote- zione dei dati devono essere rispettati anche dai mandanti che operano in ambito non medico, in parti- colare anche in ambito assicurativo e lavorativo.

FAMH, FMH, SGMG, USB e UZH-IMG rilevano la mancanza di un disciplinamento che chiarisca come procedere nel caso in cui i genitori esigano la consegna di record di dati genomici dei loro figli; sarebbe possibile la violazione del diritto di non sapere della persona incapace di discernimento. La seconda sezione del primo capitolo dell’ordinanza deve essere integrata da una specifica disposizione.

ASCI e FRC si rammaricano del fatto che nell’ordinanza non siano stati accolti ulteriori obblighi di infor- mazione, primariamente in materia di protezione dei dati, e propongono un concreto adeguamento della regolamentazione. Nella volontarietà del consenso deve essere preso in considerazione se il contratto relativo all’analisi dell’esame genetico è legato al soddisfacimento di interessi di terzi per scopi che esulano da quelli previsti (p. es. la vendita di dati) (art. 3a nuovo).

Osservazioni in merito ai vari capoversi

ACSI e FRC accolgono con favore le misure tecniche e organizzative elencate nel capoverso 2, ma sottolineano che la pseudonimizzazione di dati genetici è una misura di protezione dei dati debole, dal momento che il confronto di dati genetici consentirebbe l’identificazione delle persone interessate o di membri della famiglia. VD propone un obbligo d’informazione circa il limitato effetto protettivo della pseu- donimizzazione in caso di trasmissione a Paesi con un livello di protezione dei dati inadeguato. BL suggerisce di menzionare di regola espressamente l’elaborazione di un’analisi dei rischi in sede di trat- tamento di dati personali. Ne consegue che anche i prescriventi devono essere tenuti a valutare i rischi. swissuniversities si esprime in maniera simile. Per BL le voci elencate alla lettera a non rappresentano misure tecniche e organizzative. Si dovrebbero aggiungere ulteriori misure nel senso di controlli. In merito alla lettera a si esprime anche SAV/FSA, chiedendo che nel singolo caso anche gli avvocati siano autorizzati ad accedere direttamente a dati genetici. BL suggerisce di imporre la codificazione di cui alla lettera c non solo per la trasmissione, ma anche per la registrazione dei dati. Inoltre BL propone di adeguare il termine «processi di trattamento» alla definizione legale di «trattamento» contenuta nella legge sulla protezione dei dati (LPD10). FMH chiede una pseudonimizzazione generale di dati genetici quando vengono trasmessi; GL in particolare quando vengono trasmessi all’estero. Secondo SMVS i dati dovrebbero essere anonimizzati quando vengono trasmessi a un Paese senza un’adeguata prote- zione. PES, biorespect e SAG vogliono che i dati genetici possano essere trasmessi solo a Paesi la cui legislazione garantisca una protezione adeguata. Gensuisse e Kiwu si chiedono come un medico possa sapere se in un Paese è garantita un’adeguata protezione dei dati genetici. Gensuisse chiede inoltre che vengano definiti i termini «anonimizzazione» e «pseudonimizzazione».

Riguardo al capoverso 3, ZH fa presente che il materiale biologico non può essere anonimizzato in linea di principio. Il Cantone propone pertanto che i campioni debbano poter essere trasmessi a Paesi con una protezione insufficiente solo con il consenso esplicito della persona interessata.

4.2 Capitolo 2: Esami genetici in ambito medico

Sezione 1: Prescrizione di esami genetici che non pongono requisiti particolari – Osservazioni di fondo in merito alla prescrizione (art. 5–7)

KAV accoglie con favore l’estensione della prescrizione di esami a determinate professioni sanitarie, in quanto ciò creerà un’alternativa sensata alle offerte online grazie all’accesso facilitato e, in particolare, alla relativa consulenza personale. SGAIM accoglie con favore il fatto che si tenga conto delle esigenze degli internisti generali. È stata soddisfatta anche la richiesta di consentire agli specialisti in medicina pediatrica e adolescenziale di prescrivere alcuni esami genetici (SGPed). Diversi partecipanti alla con- sultazione si esprimono in modo critico o addirittura rifiutano la prescrizione da parte di medici senza titolo di medico specialista, da parte di dentisti e farmacisti (PES, PSS, ZH, biorespect, FAMH, FMH, ProRaris, SAG, santésuisse, SGMG, unimedsuisse, USB, UZH-MeF, Verein MW). Viene per esempio criticata la mancanza di una qualifica formale e di garanzia della qualità (FAMH, FMH, santésuisse,

10 RS 235.1