Rapporto sui risultati OEGU

Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 39 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OEGU

Altri professionisti

Secondo FSP e kf, anche gli psicologi dovrebbero essere autorizzati, limitatamente al loro campo di specializzazione, a prescrivere esami genetici in ambito medico. swissuniversities rileva che alcune malattie reumatiche trattate dagli osteopati presentano caratteristiche genetiche specifiche che potreb- bero essere determinate con l’ausilio di esami genetici. Inoltre, swissuniversities osserva che le levatrici non hanno bisogno dell’autorizzazione di un medico per eseguire il test di Guthrie nell’ambito dello screening neonatale.

Art. 5 Nel campo della medicina umana Art. 5 Nel campo della medicina umana

1I seguenti esami possono essere prescritti da medici che sono abilitati all’esercizio della professione sotto la propria re- sponsabilità professionale, ma che non dispongono né di un titolo federale di perfezionamento nel settore specialistico in cui rientra l’esame, né di una qualifica particolare nel campo della genetica umana:

a. esami farmacogenetici;

b. esami genetici diagnostici che non riguardano né malattie rare, né anomalie cromosomiche, né malattie tumorali ereditarie;

c. esami genetici che non riguardano né malattie rare, né anomalie cromosomiche, né malattie tumorali ereditarie e che sono destinati al grande pubblico;

d. esami genetici di cui all’articolo 31 capoverso 1 LEGU che perseguono uno scopo medico.

2I medici di cui al capoverso 1 possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 lettere a e b soltanto se questi ultimi forniscono risultati chiaramente interpretabili e facilmente trasmissibili.

3I medici non possono prescrivere né esami genetici su persone incapaci di discernimento, né esami genetici prenatali, né esami genetici nell’ambito della pianificazione familiare.

Osservazioni generali

La CFEGU non condivide l’approccio normativo scelto e critica il fatto che il suo parere 18/2019 non sia stato preso in considerazione. Chiede che l’abilitazione alla prescrizione di esami genetici venga chiarita a livello di ordinanza e ritiene critica la definizione dei limiti di competenza da parte delle associazioni specialistiche o del medico stesso – come proposto nelle spiegazioni. Anche PES, biorespect, SAG e SGPor mettono in discussione la regolamentazione dell’estensione ad altri medici e si schierano in fa- vore di un’interpretazione restrittiva: solo i medici con un titolo di perfezionamento specifico devono essere autorizzati a prescrivere esami genetici. SGPor raccomanda inoltre che le analisi genetiche re- lative a malattie rare siano effettuate solo in un centro di riferimento specifico o dopo aver consultato un tale centro.

Osservazioni in merito ai vari capoversi

In merito al capoverso 1 FMH, SGMG e UZH-IMG ritengono che il termine «genetica umana» debba essere sostituito da «genetica medica». Secondo PES, biorespect e SAG non è chiaro cosa si intenda esattamente con gli esami genetici elencati alle lettere a-c. swissuniversities auspica che siano dati degli esempi per «requisiti particolari». La CFEGU accoglie con favore il fatto che tutti i medici possano pre- scrivere esami farmacogenetici (lett. a) ed esami genetici diagnostici (lett. b). Gensuisse e Kiwu auspi- cano una precisazione del termine «malattie rare» (lett. b). SNG auspica che la prescrizione di esami genetici relativi alle malattie del sistema nervoso centrale e periferico e della muscolatura sia riservata agli specialisti e chiede che le lettere b e c siano opportunamente adeguate. Per PES, biorespect, Gen- suisse e SAG i test genetici di cui alla lettera c necessitano di spiegazioni e devono essere descritti in modo più dettagliato. Agile.ch e SGB chiedono lo stralcio della lettera c, poiché a loro avviso gli esami ivi menzionati non rientrano nell’ambito medico. Anche la CFEGU vuole stralciare la lettera c nella sua forma attuale e propone la seguente alternativa: deve essere possibile prescrivere esami genetici pre- sintomatici di malattie monogeniche frequenti, comprese le malattie tumorali ereditarie, conformemente a quanto disposto all’articolo 5, se sono raccomandati da un’associazione specialistica o nell’ambito di un programma di screening o di una campagna sanitaria. Inoltre deve essere possibile prescrivere l’esame genetico di malattie monogeniche frequenti anche in caso di sospetta predisposizione nei pa- renti o di una mutazione nota (screening familiare a cascata). pharmaSuisse chiede che anche i farma- cisti siano autorizzati a prescrivere gli esami diagnostici e genetici di cui alle lettere c e d, in quanto dispongono di adeguate conoscenze di base concernenti la diagnosi e la cura delle turbe della salute e delle malattie frequenti. Un divieto costituirebbe una restrizione inammissibile della libertà economica