Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/7: Revisione parziale della legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP) · 35 pagine

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Va per esempio considerata sproporzionata la costituzione di scorte che provoca una moltiplicazione del costo delle merci e comporta un notevole svantaggio concorrenziale per il bene in questione.

Lo stoccaggio di gas rappresenta a questo proposito un buon esempio. Oggettivamente, nella sua forma gassosa questo vettore energetico non può essere stoccato in maniera sicura e in quantità sufficiente in Svizzera. Secondo lo stato attuale delle conoscenze, le condizioni geologiche del nostro Paese non lo permettono.

Lo stoccaggio in forma liquida sarebbe certo possibile dal punto di vista puramente tecnico, ma la creazione dell’infrastruttura necessaria comporterebbe costi enormi che farebbero del gas liquido un bene dai prezzi inaccessibili che né l’economia né la popolazione potrebbe permettersi di acquistare.

Art. 5 cpv. 1 e 2

L’AEP dev’essere diretto interamente dal delegato, che è responsabile davanti dal Consiglio federale dell’adempimento da parte dell’organizzazione del mandato che le è conferito dalla legge. Il diritto vigente non definisce in maniera chiara i rapporti di subordinazione dei settori specializzati e le loro direzioni. Secondo l’articolo 58 capoverso 2 LAP vigente il delegato dirige i settori specializzati, che gli sono sottoposti, mentre l’articolo 5 capoverso 1 vigente prevede che il Consiglio federale incarichi i settori specializzati di prendere le misure preparatorie. Questo raddoppiamento dei rapporti di subordinazione causa in generale delle procedure poco agili complicando i processi decisionali. Le organizzazioni il cui scopo principale è quello di prevenire e gestire le situazioni di crisi necessitano di decisioni e istruzioni iscritte in un quadro semplice e chiaro, cosa che la legge attuale non offre. Per questo motivo vengono modificati i capoversi 1 e 2 dell’articolo 5.

Nell’ambito delle misure preparatorie devono essere definiti gli strumenti, le misure e le responsabilità prima e dopo la situazione di penuria. Rimane invariato il principio secondo il quale le misure preparatorie non devono provocare una distorsione della concorrenza.

I compiti del delegato e dei settori specializzati sono disciplinati nei nuovi articoli 58a e 58b.

Art. 5 cpv. 5

La modifica proposta consiste in un chiarimento redazionale. La formulazione contenuta nella legge vigente secondo la quale «sono fatte salve le attività di altre autorità destinate a garantire l’approvvigionamento in beni e servizi d’importanza vitale» va precisata: la disposizione riguarda mandati di approvvigionamento particolari e vincolanti, previsti da leggi speciali, e non semplici azioni dell’amministrazione lasciate in parte al potere di apprezzamento delle autorità.

A questo proposito si rimanda in particolare all’articolo 6 capoverso 2 della legge sull’energia (RS 730.0), in base al quale l’approvvigionamento energetico spetta al