Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/7: Revisione parziale della legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP) · 35 pagine
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analogamente a quanto avviene per le scorte obbligatorie finanziate tramite una garanzia federale, è praticamente impossibile, perché di fatto le navi d’alto mare si trovano sempre al di fuori del territorio svizzero e quindi della giurisdizione della Svizzera. È pertanto opportuno rinunciare ad applicare il diritto di separazione dalla massa fallimentare ai sensi degli articoli 24–26 LAP; questo diritto comporterebbe infatti un trasferimento diretto della proprietà, sollevando per la Confederazione notevoli problemi di carattere finanziario e operativo. Tale rinuncia riguarderebbe anche altri mezzi di trasporto che beneficiano di una garanzia e che si trovano spesso al di fuori del territorio svizzero (p. es. vagoni merci). La Confederazione continuerà tuttavia a disporre almeno di un diritto di pegno prioritario su questi mezzi di trasporto.
Art. 38 cpv. 1
L’articolo è completato per tenere conto degli adeguamenti dell’articolo 32.
Art. 46 cpv. 3
L’articolo 46 capoverso 3 LAP è oggetto di una modifica redazionale volta a precisare il rapporto con l’articolo 45 LAP. L’aggiunta di «decisioni su opposizione o su ricorso» permette inoltre di chiarire che il termine di ricorso di cinque giorni si applica anche a eventuali rimedi giuridici all’interno dei Cantoni.
Art. 49
Secondo la concezione attuale, l’articolo 49 LAP non è abbastanza concreto e dettagliato. I cittadini hanno il diritto di sapere esattamente quali comportamenti concreti sono punibili. L’articolo è riorganizzato e precisato di conseguenza.
Art. 49a
I preparativi effettuati in previsione di una crisi energetica hanno mostrato chiaramente che in caso di divieti o restrizioni applicati su tutto il territorio il sanzionamento penale delle infrazioni raggiungerebbe i propri limiti pratici. La regolamentazione vigente prevede un procedimento penale ordinario per tutte le infrazioni alle misure dell’AEP, ma non una procedura semplificata tramite multe disciplinari come per i reati frequenti soprattutto nell’ambito della circolazione stradale. Per motivi tecnici d’esecuzione, è previsto che in alcuni casi si applichi la procedura della multa disciplinare; questo vale per le infrazioni alle misure riguardanti la riduzione del consumo, alle limitazioni e ai divieti di utilizzo, all’attribuzione ad esempio di contingenti o razioni e all’assegnazione di priorità a determinati tipi di utilizzo. Tali misure possono riguardare un numero considerevole di persone, e in pratica, in presenza di un tasso di infrazioni elevato, solo una procedura di questo tipo consentirebbe ai Cantoni di sanzionare i contravventori con un dispendio di risorse proporzionato.