Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/7: Revisione parziale della legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP) · 35 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 58b

I settori specializzati sono ora disciplinati nelle disposizioni sull’organizzazione dell’AEP. Come già previsto dal diritto vigente, tali settori, in quanto organi di milizia dell’AEP, devono essere composti nel modo più paritetico possibile da specialisti dell’economia, della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. La novità introdotta con la revisione è che i settori specializzati sono direttamente subordinati al delegato e che lo assistono nell’esecuzione della legge. Questa precisazione permette di chiarire che il delegato è responsabile dell’esecuzione della legge e che di per sé i settori non fungono principalmente da organi d’esecuzione dell’AEP. Devono invece contribuire con le loro competenze alla definizione delle misure preparatorie e valutare con spirito critico le proposte dell’UFAE. Le conoscenze tecniche e le competenze specialistiche dei settori saranno inoltre richieste in periodi di crisi per valutare costantemente la situazione.

Gli organi di milizia mettono le loro competenze al servizio dell’AEP soprattutto laddove l’UFAE non dispone delle necessarie conoscenze specialistiche. L’AEP può così acquisire un sapere al quale avrebbe altrimenti accesso soltanto ampliando il proprio apparato amministrativo o affidando costosi incarichi a esperti. Inoltre, grazie al coinvolgimento precoce dei settori specializzati, è possibile semplificare il processo decisionale e trovare eventuali compromessi. Questi organi possono essere visti come uno strumento specifico di democrazia partecipativa a disposizione dell’AEP.

In tal senso, i settori specializzati dovrebbero riunire tutti i principali attori dei settori economici interessati, purché ciò sia ragionevole, pertinente e oggettivamente possibile. Occorre inoltre garantire che questi settori abbiano una composizione paritetica, almeno nei casi in cui i consumatori dovrebbero attendersi di essere particolarmente toccati dalle misure d’intervento. Nel settore dell’energia, una composizione unilaterale dei settori, senza una sufficiente inclusione dei fornitori che non sono gestori di rete e dei clienti finali, rischierebbe di provocare distorsioni della concorrenza e un isolamento del mercato. In generale, sarebbe opportuno assicurare che nei settori specializzati siano rappresentati sia il settore della produzione e della distribuzione che i gruppi di consumatori.

Per soddisfare la crescente esigenza di trasparenza dell’amministrazione, andrà inoltre considerata la possibilità di rendere pubbliche le relazioni d’interesse, almeno per quanto riguarda i responsabili dei settori specializzati.

Art. 60 cpv. 1–2

La competenza di cui il Consiglio federale dispone già di affidare compiti pubblici a determinate organizzazioni dell’economia è stata precisata al fine di evitare conflitti d’interesse. Le organizzazioni in questione devono essere il più possibile indipendenti dal settore economico interessato e non devono poter intervenire nel processo decisionale dell’AEP. Vengono inoltre completati i requisiti per la selezione delle organizzazioni dell’economia. Sono considerati motivi di esclusione, in particolare, lo svolgimento di attività lucrative nel settore dei compiti affidati nonché il precedente coinvolgimento dei collaboratori dovuto alla funzione che occupano nei settori