Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/7: Revisione parziale della legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP) · 35 pagine

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La strutturazione più chiara nell’articolo 32 delle misure di gestione dell’offerta e della domanda stabilisce che la priorità dev’essere data alle misure volte ad aumentare l’offerta. Soltanto quando queste misure risultano insufficienti bisogna procedere alla limitazione del consumo di beni d’importanza vitale. L’idea è inoltre di circoscrivere il più a lungo possibile la cerchia di imprese o persone interessate dalle misure e di estenderle alla popolazione soltanto se la situazione lo richiede.

Art. 36 cpv. 1 lett. c, cpv. 2 e 3

La Confederazione si riserva la possibilità di accordare garanzie limitate nel tempo a imprese svizzere di trasporto e di logistica. Sono considerate imprese svizzere di trasporto e di logistica le persone giuridiche iscritte nel registro di commercio svizzero.

Un’analisi del Consiglio federale18 sull’importanza delle navi d’alto mare sotto bandiera svizzera per l’approvvigionamento economico del Paese secondo la LAP ha mostrato che il loro valore aggiunto è troppo basso per giustificare nel prossimo futuro un sostegno tramite garanzie finanziarie. Di conseguenza, e a seguito delle ingenti perdite finanziarie subite dalla Confederazione con la crisi della navigazione marittima, la concessione di garanzie per il finanziamento di navi d’alto mare è ormai esplicitamente esclusa. Le fideiussioni in corso non sono interessate dal divieto. Se la situazione sui mercati mondiali dei trasporti marittimi dovesse evolvere in modo tale da rendere nuovamente necessario un sostegno finanziario alle navi che battono bandiera svizzera per raggiungere gli obiettivi di approvvigionamento, il Consiglio federale dovrebbe sottomettere al Parlamento un corrispondente progetto di legge.

La crisi della navigazione marittima ha inoltre mostrato che nel caso di un declassamento della bandiera marittima svizzera di navi garantite da fideiussioni federali, dev’essere possibile derogare all’obbligo tassativo di registrazione nel Registro svizzero della navigazione. Ciò serve sia a proteggere e a mantenere la disponibilità dei mezzi di trasporto che a tutelare gli interessi finanziari della Confederazione. A questo proposito, il Consiglio federale ha già modificato preventivamente nel 202019 la corrispondente disposizione dell’ordinanza del 14 giugno 200220 concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d’alto mare, senza basarsi su una base legale esplicita. Ha tuttavia precisato che avrebbe presentato la base necessaria per approvazione al Parlamento nel quadro della revisione parziale della LAP.

Art. 37 cpv. 2 e 3

La crisi della navigazione marittima ha anche evidenziato che un’applicazione alle navi d’alto mare del diritto di separazione dalla massa fallimentare previsto dalla legge,

18 Rapporto del DEFR del dicembre 2016 sulla valenza del trasporto marittimo per la politica dell’approvvigionamento.

19 RU 2020 3909

20 RS 531.44