Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/7: Revisione parziale della legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
proporzionata allo scopo. La proporzionalità costituisce il criterio centrale e il principale limite imposto alla legislazione in materia di approvvigionamento. Come già indicato nel messaggio concernente la LAP in vigore25, il principio di proporzionalità è fondamentale anche per la scelta del momento in cui il Consiglio federale deve intervenire per far fronte alla minaccia di una grave penuria. Più le misure preventive d’intervento economico ingeriranno nella libertà economica, più imminente dovrà essere il rischio di una grave penuria con conseguenti ingenti danni economici.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera e in particolare con l’Accordo del 18 novembre 197426 istitutivo di un programma internazionale dell’energia (PIE), entrato in vigore il 19 gennaio 1976. Questo accordo non si applica direttamente (non self-executing), perché la Svizzera è libera di scegliere come adempiere i propri obblighi. L’Agenzia internazionale dell’energia (AIE), con sede a Parigi, è stata creata per coordinare e attuare i compiti fissati dal PIE. L’AIE è una sottodivisione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
L’accordo obbliga gli Stati membri principalmente a detenere riserve strategiche di petrolio in misura pari al loro consumo netto di 90 giorni. La Svizzera adempie quest’obbligo fin dalla sua entrata in vigore esigendo che gli attori dell’industria petrolifera costituiscano scorte di prodotti petroliferi.
Nell’applicare la LAP, la Svizzera deve anche rispettare gli obblighi di diritto commerciale assunti nei confronti dell’OMC e dei suoi partner di libero scambio nonché in virtù degli accordi bilaterali con l’UE. Il progetto di revisione è in linea con le norme GATT/OMC e permette inoltre di ristabilire il rispetto di queste norme con il previsto adeguamento degli articoli 16 e 21 LAP. In particolare, è conforme all’Accordo del 15 aprile 199427 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio e all’Accordo di libero scambio (ALS) del 22 luglio 197228 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, dato che le misure d’intervento previste all’articolo 32 non sono oggetto di modifiche di tipo materiale. Per quanto riguarda la costituzione di scorte obbligatorie, occorre inoltre tenere conto del Protocollo n. 5 (concernente il regime applicabile dalla Svizzera all’importazione di certi prodotti assoggettati al regime inteso a costituire delle scorte obbligatorie) del suddetto Accordo29.
25Messaggio del 3 settembre 2014 concernente la revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese;
FF 2014 6105.