Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/7: Revisione parziale della legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP) · 35 pagine
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Art. 20 cpv. 2
Secondo l’articolo 20 LAP la Confederazione è tenuta a fornire alle imprese soggette all’obbligo di costituire scorte e che gestiscono delle scorte obbligatorie delle garanzie da far valere nei confronti delle banche che concedono loro dei crediti. In contropartita, la Confederazione ha diritto a sicurezze particolari: la proprietà delle merci immagazzinate a titolo obbligatorio le è trasferita direttamente se il proprietario delle scorte fallisce o se gli è stata concessa la moratoria concordataria o straordinaria. In questo modo l’accesso alla merce è sempre assicurato e, grazie alla sicurezza supplementare della garanzia mediante il pagherò cambiario, la procedura è molto rapida. L’obiettivo di queste misure cautelari consiste, in definitiva, nell’assicurare che il controvalore delle merci sia facilmente realizzabile e di conseguenza che i rischi assunti con la concessione della garanzia siano coperti. Se il controvalore non è realizzabile, per ragioni di ordine giuridico o tecnico, la Confederazione non è più tenuta a fornire una garanzia. Non entrano in considerazione garanzie per gli agenti terapeutici, a causa delle restrizioni giuridiche (commercializzazione impossibile in mancanza di un’autorizzazione), o per i prodotti fabbricati su misura ad esempio nell’ambito della produzione energetica, per mancanza di un mercato. Il diritto di ottenere una garanzia della Confederazione non si deve pertanto applicare ai beni il cui controvalore non è facilmente realizzabile.
Art. 21 cpv. 1 e 2
La soppressione dell’ultimo periodo del capoverso 1 deriva dalla modifica dell’articolo 16 capoverso 5. Al capoverso 2 la disposizione vincolante viene trasformata in una formulazione potestativa per non dare l’impressione che si tratti di una procedura automatica e per lasciare alla Confederazione un margine discrezionale, soprattutto per sottolineare la responsabilità dei settori economici interessati e non gravare eccessivamente sulle casse federali. Se la Confederazione deve assumere temporaneamente le spese non coperte delle scorte obbligatorie, gli organismi responsabili privati sono tenuti ad adottare con essa delle misure d’intesa affinché possano rapidamente farsi di nuovo carico di questi costi. Anche qui si tratta di sottolineare che la Confederazione assume i costi non coperti solo temporaneamente e per un breve periodo.
Art. 31 e 32
Le esperienze maturate nel quadro della crisi energetica provocata dall’offensiva della Russia contro l’Ucraina hanno portato a modificare le disposizioni riguardanti i beni e i servizi d’importanza vitale per strutturarli in maniera più chiara. Dal punto di vista dei contenuti non vengono apportate modifiche all’articolo, ma è emersa la necessità di una distinzione più chiara tra le misure di gestione dell’offerta e le misure di gestione della domanda nonché di una descrizione più dettagliata delle possibili misure d’intervento. Questo anche per permettere all’economia e alla popolazione di farsi un’idea più chiara delle opzioni di cui dispone il Consiglio federale. Le misure d’intervento per garantire l’approvvigionamento in beni e servizi d’importanza vitale sono ora disciplinate nello stesso articolo, il che consente di tener conto della forte interdipendenza tra questi due tipi di approvvigionamento. Può per esempio essere