Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/7: Revisione parziale della legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP) · 35 pagine
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motivato dal timore che, in determinate circostanze, i settori economici di cui all’articolo 16, che costituiscono fondi di garanzia sotto forma di patrimonio separato privato a destinazione vincolata per coprire le spese di deposito e compensare le fluttuazioni di prezzo delle merci delle scorte obbligatorie, potessero obbligare anche i produttori svizzeri a versare contributi a questi fondi di garanzia.
Questo timore si basava tuttavia sull’idea che tali contributi ai fondi di garanzia potessero essere riscossi da chiunque, mentre invece possono essere prelevati soltanto dalle imprese soggette all’obbligo di costituire scorte secondo la decisione del Consiglio federale. In base alla sua prassi costante degli ultimi decenni, il Consiglio federale obbliga a costituire scorte soltanto le imprese che, sotto il profilo dell’approvvigionamento del Paese, svolgono un ruolo centrale nella catena di approvvigionamento di un bene d’importanza vitale. Si tratta in primo luogo delle imprese attive nella trasformazione e nella distribuzione.
Il timore si basava anche su un’altra idea, erronea, ossia che la riscossione di contributi per alimentare i fondi di garanzia rappresenti un obbligo assoluto. Spetta invece ai singoli organismi responsabili determinare, nel quadro della loro autonomia privata, se gestire un fondo di garanzia e, in tal caso, come finanziarlo e prelevare eventuali contributi. La Confederazione verifica semplicemente che i regolamenti interessati siano proporzionati e che non provochino una distorsione della concorrenza.
L’attuale divieto di riscuotere contributi per alimentare fondi di garanzia su derrate alimentari, alimenti per animali, sementi e materiale vegetale di produzione nazionale entra inoltre in conflitto con le norme GATT/OMC e gli accordi di libero scambio. Questi impegni di diritto internazionale implicano in determinati ambiti la parità di trattamento tra la produzione nazionale e la produzione estera. La parità di trattamento è tuttavia resa impossibile dal divieto previsto agli articoli 16 capoverso 5 e 21 capoverso 1 LAP, il che risulta problematico a livello internazionale.
Se la parità di trattamento tra la produzione nazionale ed estera richiesta dal GATT/OMC e dagli accordi di libero scambio verrà in futuro applicata nel quadro delle scorte obbligatorie, bisogna attendersi degli svantaggi concorrenziali per l’industria di trasformazione svizzera. La riscossione di contributi a titolo di scorte obbligatorie, per esempio, grava sulla materia prima ma non sul prodotto trasformato. Se sullo zucchero prodotto in Svizzera e sullo zucchero importato venissero riscossi gli stessi contributi, a causa dei contributi riscossi sulla materia prima una bibita dolcificata nel nostro Paese con zucchero svizzero sarebbe più costosa di una bibita importata e prodotta all’estero con zucchero non tassato. Lo svantaggio concorrenziale che ne risulterebbe sarebbe così causato indirettamente dalle scorte obbligatorie. Poiché le misure dell’AEP non devono provocare distorsioni della concorrenza, né in maniera diretta né in maniera indiretta, dev’essere offerta la possibilità di una compensazione.
La soppressione del divieto e il complemento apportato agli impieghi consentiti dei mezzi dei fondi di garanzia mirano a mitigare i timori degli ambienti contadini e a ristabilire la conformità del regime dei fondi di garanzia con le norme GATT/OMC e gli accordi di libero scambio.