Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/7: Revisione parziale della legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP) · 35 pagine
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Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. Nel contempo la Confederazione deve fare ricorso in modo moderato alle proprie competenze, lasciando ai Cantoni un margine sufficiente per l’adempimento dei loro compiti.
In base all’articolo 102 capoverso 1 Cost., la Confederazione dispone di una competenza legislativa vincolante e di ampia portata con successivo effetto derogatorio. È quindi responsabile (AEP), che necessita di una regolamentazione uniforme. In periodi di crisi la popolazione e l’economia svizzere devono poter essere rifornite con beni e servizi d’importanza vitale nel modo più soddisfacente e paritario possibile; ciò presuppone una soluzione uniforme per evitare una grave violazione delle pari opportunità. Si tratta inoltre di garantire la coesione federale, soprattutto in un periodo di crisi. Infine, la necessità di disporre di regole e norme uniformi è motivata anche dal fatto che le infrastrutture importanti per l’approvvigionamento del Paese devono funzionare con la stessa efficacia in tutto il territorio.
La revisione parziale rispetta inoltre i requisiti in materia di equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 e 3 Cost.).
In linea di principio, i Comuni e i Cantoni beneficiano tutti allo stesso modo delle misure dell’AEP, perché il mantenimento e la resilienza dell’economia sono nell’interesse di tutte le regioni del Paese e l’utilità delle misure si estende in ultima analisi all’intero territorio. Se le collettività sostengono dei costi per l’attuazione delle misure dell’AEP, la Confederazione deve farsene carico.
7.6 Conformità alla legge sui sussidi
In virtù della LAP attualmente in vigore, la Confederazione può già concedere aiuti finanziari e indennità a privati per raggiungere gli obiettivi di approvvigionamento e garantire le prestazioni d’importanza vitale in tale ambito. La concessione di eventuali aiuti finanziari e indennità è disciplinata dalla legge sui sussidi. Gli aiuti finanziari devono restare un’eccezione e ed essere applicati solo a titolo sussidiario come strumento di promozione. La Confederazione deve accordare il proprio sostegno finanziario solo se l’economia fornisce una prestazione propria che sia realmente nell’interesse generale dell’approvvigionamento del Paese, che incrementi nel complesso la sicurezza dell’approvvigionamento e che non potrebbe essere attuata senza l’aiuto finanziario.
Gli aiuti finanziari permettono di incentivare i privati a fornire determinate prestazioni o ad adottare misure volte a garantire l’approvvigionamento economico del Paese, sia nell’ambito dei preparativi che durante una grave crisi di approvvigionamento (cfr. attuali art. 20, 35 e 36 LAP). Continueranno tuttavia a essere privilegiate altre misure di promozione come gli appelli a ridurre il consumo o le raccomandazioni. Resta inoltre applicabile il principio secondo cui, nel limite del possibile, le garanzie sono da preferire ai pagamenti diretti. In una situazione di grave penuria, l’aiuto finanziario può essere necessario per garantire prestazioni indispensabili che altrimenti non sarebbero più accessibili a causa della penuria e anche perché l’economia, con ogni evidenza, non sarebbe più in grado di adempiere in modo soddisfacente il suo compito di