Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/7: Revisione parziale della legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP) · 35 pagine
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Art. 57 cpv. 2 e 3bis
Affinché si possa reagire il più rapidamente possibile, il nuovo articolo 57 capoverso 3bis conferisce al Consiglio federale la facoltà di autorizzare il DEFR ad adeguare le misure d’intervento emanate ai sensi dell’articolo 32 qualora la situazione in materia di approvvigionamento lo richieda. Si tratta di una subdelega di competenze legislative di portata considerevole. Le misure d’intervento possono rivolgersi a un’ampia cerchia di destinatari, riguardare svariate situazioni e comportare notevoli ingerenze nei diritti fondamentali, in particolare quello della libertà economica. Le relative disposizioni sono quindi fondamentali ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. La loro emanazione è delegata al Consiglio federale solo perché in caso di grave penuria è necessaria una risposta flessibile e rapida. La subdelega deve quindi essere limitata allo stretto necessario; va applicata solo nei casi in cui le misure d’intervento, a causa della loro natura o della natura della grave penuria, devono essere adattate rapidamente e non c’è tempo per l’emanazione di un decreto del Consiglio federale. Gli adeguamenti in questione si concentrano soprattutto sugli aspetti tecnici delle misure d’intervento, come le quote o i periodi di contingentamento.
Art. 58
La rubrica dell’articolo viene adeguata al fine di introdurre una descrizione dell’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese (AEP) e designare i soggetti che la compongono.
Art. 58a
Questo articolo presenta più chiaramente i compiti, la responsabilità e le competenze del delegato. Come finora, il delegato deve aver acquisito esperienza nel settore privato. È nominato previa consultazione dell’economia e dei Cantoni. Questo requisito mira a garantirne l’accettazione da parte dei principali partner dell’AEP, dell’economia e dei Cantoni.
In linea con il «modello direttivo», il delegato assume anche la funzione di direttore dell’UFAE e ciò consente di chiarire la sua posizione gerarchica, che a volte è stata percepita come piuttosto vaga. Inoltre, il suo grado di occupazione viene aumentato. L’attuale occupazione a tempo parziale diventa una funzione a tempo pieno. Oltre a dirigere l’AEP, il delegato sarà anche responsabile del monitoraggio della situazione in materia di approvvigionamento oggi affidato al Consiglio federale. L’AEP collabora a tale scopo con altre autorità e con l’economia.
In base al diritto vigente, la responsabilità di osservare la situazione in materia di approvvigionamento spetta al Consiglio federale. Trattandosi di un compito prevalentemente tecnico, questa responsabilità non è attribuita a un livello adeguato. È quindi previsto che in futuro sia il delegato a occuparsene. La competenza finora conferita al Consiglio federale all’articolo 62 è stata spostata all’articolo 58a capoverso 3. Il delegato è anche espressamente sottoposto all’obbligo di presentare un rapporto annuale (obbligo di resoconto) al Consiglio federale sulla situazione in materia di approvvigionamento e sullo stato delle misure preparatorie.