Rapporto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 23 pagine
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2.2.6 Stranieri entrati legalmente (art. 20)
La disposizione ricalca quella dell’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza d’esecuzione della LDDS (ODDS)8. È stata introdotta per motivi di chiarezza e di trasparenza.
2.2.7 Sorveglianza dell’arrivo all’aeroporto (Farec; art. 28-37)
Questa sezione disciplina la procedura di sorveglianza dell’arrivo all’aeroporto per mezzo di tecniche di individuazione. È previsto che l’autorità cantonale di controllo alla frontiera possa servirsi di un sistema di riconoscimento facciale (face recognition, Farec) come quello in dotazione da due anni all’aeroporto di Zurigo-Kloten. I dati rilevati nel sistema permettono di individuare la società aerea che ha trasportato lo straniero inadempiente alle condizioni d’entrata. Fino all’entrata in vigore della legge sugli stranieri, il trattamento dei dati in tale sistema continua ad essere retto da un’ordinanza cantonale.
Articolo 28 Sistema di riconoscimento facciale
Il sistema biometrico di riconoscimento facciale acquisisce immagini di persone per mezzo di tecniche video, ne misura le caratteristiche biometriche e le memorizza. Le ricerche nel sistema si basano sul confronto dei dati rilevati con quelli memorizzati. Gli organi di controllo alla frontiera se ne servono come strumento tecnico in aggiunta o in sostituzione alle copie di documenti, utilizzate in passato. Vengono acquisite e memorizzate immagini delle persone controllate nell’ambito del controllo preliminare alla frontiera. Nel sistema sono inoltre rilevati alcuni dati ripresi dai documenti di viaggio: generalità, ora dell’arrivo, Stato di partenza e società aerea che trasporta lo straniero. Quando una persona sprovvista di documenti di viaggio è controllata dalla polizia o presenta una domanda d’entrata o d’asilo agli organi di controllo alla frontiera, si procede a un confronto nel sistema biometrico di riconoscimento facciale per appurare se la persona in questione vi è registrata. In caso affermativo, e se vengono individuati lo Stato di provenienza e la società aerea che ha effettuato il trasporto, quest’ultima può essere obbligata a rimpatriare lo straniero.
Articolo 29 Dati contenuti nel sistema
I dati di cui alle lettere a-f sono tratti dai documenti di viaggio e di volo, ossia poggiano sulle dichiarazioni rilasciate dalle persone in questione. La disposizione esplicita che le immagini statiche del viso, acquisite a mezzo di tecniche video, vengono memorizzate nel sistema dopo che ne sono state misurate le caratteristiche biometriche.
Articolo 30 Condizioni per il rilevamento dei dati
La disposizione specifica le condizioni per rilevare i dati di una persona e, in particolare, per acquisire un’immagine statica.
Articolo 31 Condizioni per interrogare il sistema
L’articolo indica i casi in cui è consentito richiamare i dati contenuti nel sistema.
Articolo 32 Procedura per interrogare il sistema
La disposizione illustra come si svolge l’interrogazione del sistema a scopo di confronto. A tale proposito è importante che l’immagine statica acquisita per il confronto e i relativi
federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, del 19.06.1990 (CAS; GU L 239 del 22.09.2000, pag. 1, 22).
8 RS 142.201
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