Rapporto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 23 pagine
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messo (visti ufficiali). L’articolo 27 corrisponde dunque in ampia misura all’articolo 18 OEnS.
In virtù dell’articolo 14 capoverso 1, le rappresentanze all’estero, su mandato e istruzione dell’UFM, rilasciano autonomamente i visti d’entrata per un soggiorno di breve durata e ne assumono la responsabilità in conformità con l’acquis di Schengen55 e nell’ambito delle loro competenze statali.
Articolo 28 Rappresentanze all’estero
La disposizione ricalca l’articolo 19 OEnS. Come illustrato per l’articolo 27, la competenza delle rappresentanze all’estero a rilasciare visti si fonda sull’articolo 14 capoverso 1. Le rappresentanze devono tuttavia sottoporre all’UFM o ai Cantoni le domande di visto per soggiorni di breve durata esenti da permesso se le istruzioni dell’UFM lo prevedono o se l’acquis di Schengen contempla la consultazione delle autorità centrali56.
L’Unione europea sta esaminando se e in quale misura le rappresentanze all’estero possono affidare a terzi taluni compiti legati alla procedura di rilascio del visto (presa in consegna delle domande di visto, esame preliminare, gestione degli appuntamenti, ecc.). In Svizzera sono in corso progetti analoghi. Tuttavia, il coinvolgimento di terzi solleva vari interrogativi giuridici, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati; sia l’Unione europea sia la Svizzera dovranno approfondire tali questioni.
Articolo 29 Autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata
In casi eccezionali, anche in futuro dovrà essere possibile rilasciare un visto alla frontiera nel rispetto delle disposizioni e istruzioni pertinenti dell’UFM. Tale possibilità è attualmente disciplinata all’articolo 19 capoverso 2 OEnS.
In base all’acquis di Schengen, i destinatari dei visti d’eccezione rilasciati alla frontiera sono in primo luogo i familiari, soggetti all’obbligo del visto, delle persone beneficiarie del diritto alla libera circolazione. Le decisioni in merito al rilascio di tali visti alla frontiera saranno improntate a una certa elasticità. In linea di massima, infatti, a tali persone l’entrata può essere negata soltanto se rappresentano un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale (cfr. sentenza della CGCE del 31.01.2006 in re C-503/03).
Articolo 30 DFAE
La disposizione corrisponde all’articolo 16 OEnS. Con riferimento al capoverso 2 va osservato che, secondo l’acquis di Schengen, un console onorario non è, di norma, autorizzato a rilasciare visti Schengen (cap. II n. 4 in combinato disposto con l’all. 6 ICC57). I visti devono essere rilasciati da funzionari consolari di professione, non necessariamente operanti in una rappresentanza all’estero.
Articolo 31 Sorveglianza
La disposizione corrisponde all’articolo 20 OEnS.
Articolo 32 Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto
Il capoverso 1 corrisponde al diritto vigente (art. 25 cpv. 2 OEnS).
Il capoverso 2 rinvia alla procedura di consultazione secondo l’acquis di Schengen (art. 17 par. 2 e 23 par. 1 CAS). La procedura di consultazione, compiutamente disciplinata
55 Cap. V n. 2.2 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 12) e art. 17 par. 2 CAS.
56 Art. 17 par. 2 CAS e all. 5 ICC (confidenziale); GU C 326 del 22.12.2005, pag. 51.
57 GU C 326 del 22.12.2005, pag. 8, 60. Pagina 20