Rapporto OPEV

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 23 pagine

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nel capitolo V numero 2.3 e nell’allegato 5 dell’ICC58, è necessaria poiché il visto Schengen permette al titolare di viaggiare sul territorio di tutti gli Stati Schengen. La procedura di consultazione va seguita anche quando uno Stato membro intende rilasciare un visto nazionale al cittadino di uno Stato terzo cui un altro Stato ha negato l’entrata.

La procedura di consultazione secondo l’acquis di Schengen non va confusa con l’informazione delle altre rappresentanze all’estero, parimenti prevista dall’acquis. Tale informazione dev’essere resa ogni volta che viene rilasciato un visto d’eccezione con validità territoriale limitata ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 2 CAS risp. dell’articolo 5 capoverso 4 lettera c del Codice frontiere Schengen o che uno Stato Schengen annulla o revoca il visto di un altro Stato Schengen (art. 14 cpv. 5 OPEV, art. 16 CAS; cap. V n. 3 e all. 14 ICC59).

Articolo 33 Supplenza nella procedura di rilascio del visto

L’acquis di Schengen prevede che gli Stati membri e quelli associati possano farsi rappresentare all’estero. Per esempio, la rappresentanza estera della Germania in uno Stato in cui la Svizzera non ha rappresentanze potrebbe rilasciare un visto Schengen anche se le disposizioni dell’acquis di Schengen ne attribuiscono la competenza alla Svizzera. Lo Stato Schengen competente a rilasciare il visto è determinato in base a una procedura stabilita nell’ICC (cfr. art. 12 cpv. 2 e 3 CAS)60. Lo Stato Schengen che si fa rappresentare da un altro Stato va sempre consultato prima che venga rilasciato un visto61.

Articolo 34 Collaborazione consolare in loco

La collaborazione consolare in loco dovrebbe indurre le singole rappresentanze all’estero a concordare la propria prassi e impedire che un richiedente sottoponga la stessa domanda di visto a varie rappresentanze (cosid. «visa shopping»). A tale scopo si prevede di apporre un’annotazione specifica nei documenti di viaggio dopo che è stata presentata la domanda. Le disposizioni applicabili a tale collaborazione figurano nell’ICC62.

Articolo 35 Collaborazione fra le autorità svizzere

Il contenuto della disposizione corrisponde all’articolo 25 capoverso 1 OEnS.

Articoli 36-45 Sorveglianza all’aeroporto (Farec)

Si veda in merito quanto esposto al numero 2.2.7.

Articolo 46 Protezione giuridica

Secondo gli articoli 5 paragrafo 2, 15 e 23 paragrafo 1 CAS e l’articolo 13 del Codice frontiere Schengen, le persone che non adempiono le condizioni d’entrata non possono entrare nel territorio di una Parte contraente o devono lasciarlo se vi sono già entrate.

Per ogni rifiuto d’entrata alla frontiera va emanata una decisione impugnabile notificata per mezzo di un modulo speciale (art. 13 par. 2 Codice frontiere Schengen).

58 GU C 310 del 19.12.2003, pag. 13, 51.

59 GU C 310 del 19.12.2003, pag. 15, 83 e commento ad art. 2.

60 Cap. II n. 1 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 6).

61 Cap. II n. 2.3 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 8).

62 Cap. VIII ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 19). Pagina 21