Rapporto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 23 pagine
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Stati Schengen del luogo, per evitare che lo straniero cui una rappresentanza nega il visto ripresenti la sua domanda presso un’altra rappresentanza (cfr. commento ad art. 34 infra)41.
Un visto nazionale del tipo D viene negato se le autorità cantonali competenti non autorizzano il rilascio del visto. L’autorizzazione non viene rilasciata, ad esempio, se le condizioni d’ammissione per il rilascio di un permesso di dimora non sono adempite (ad es. se non vi sono le condizioni per il ricongiungimento familiare). In base alla ripartizione attuale delle competenze, spetta alle autorità cantonali − con riserva dell’approvazione da parte dell’UFM o della competenza del DFAE − decidere sul rilascio dei permessi di dimora e dei necessari visti d’entrata.
Il capoverso 1 corrisponde per ampi versi al diritto vigente (art. 14 cpv. 2 OEnS) ed è conforme all’acquis di Schengen. Enumera i casi in cui il visto va per forza negato e chiarisce la situazione giuridica.
Il capoverso 2 corrisponde al diritto vigente ed è conforme all’acquis di Schengen, che delega al diritto nazionale la disciplina della protezione giuridica (cfr. commento ad art. 46 infra).
Articolo 19 Revoca e annullamento del visto
Questo articolo corrisponde per ampi versi al diritto vigente (art. 15 OEnS). Gli adeguamenti effettuati assicurano la conformità all’acquis di Schengen che, nell’allegato 14 ICC, disciplina nel dettaglio la procedura da seguire in caso di annullamento, di revoca o di riduzione della validità del visto42. La deroga al capoverso 2 lettera b consente infatti al cittadino di uno Stato terzo di entrare in Svizzera anche se l’intero spazio Schengen lo considera un soggetto cui negare l’entrata (perché figura nel Sistema d’informazione di Schengen; SIS). Il provvedimento si giustifica ad esempio per facilitare la visita a familiari residenti in Svizzera. Il tenore della deroga si ispira al nuovo Codice frontiere Schengen43, che a sua volta si fonda sull’allegato 14 dell’attuale ICC e sulla decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 199344. Per la disciplina della protezione giuridica si rinvia al commento dell’articolo 46.
In futuro le autorità svizzere potranno revocare anche visti Schengen rilasciati da altri Stati Schengen se sono adempite le condizioni del caso. L’UFM deve comunque avvisare lo Stato membro o associato che ha rilasciato il visto (cfr. art. 19 cpv. 4 e 32 cpv. 3).
Articoli 20/21 Attraversamento della frontiera / frontiera esterna
La Svizzera è circondata da Stati Schengen. Le frontiere nazionali comuni dei singoli Stati Schengen costituiscono le frontiere interne ai sensi dell’articolo 1 CAS; tali frontiere interne, in virtù dell’articolo 2 CAS risp. dell’articolo 20 del Codice frontiere Schengen, possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone; le condizioni d’entrata devono comunque essere adempite. Occorre in sostanza distinguere tra beneficiari del diritto alla libera circolazione (e i loro familiari) e stranieri provenienti da uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso un accordo di libera circolazione delle persone.
41 Cap. VIII n. 2 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 19).
42 All. 14 n. 2 ICC (GU C 310 del 19.12.2003, pag. 84).
43 GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1 (all. V pt. A).
44 GU L 239 del 22.09.2000, pag. 154. Pagina 15