Rapporto OPEV

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 23 pagine

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dati biometrici vengano cancellati non appena l’interrogazione del sistema è terminata (cpv. 3).

Articolo 33 Comunicazione dei dati ad altri enti

La decisione in merito all’entrata compete agli Uffici federali indicati nella disposizione; nel settore dell’asilo l’UFM è competente anche per le decisioni di allontanamento. Gli uffici cantonali della migrazione necessitano di tali dati segnatamente quando devono ordinare misure coercitive di diritto in materia di stranieri. Da rilevare inoltre che la comunicazione è ammessa soltanto in merito a casi specifici e su esplicita richiesta.

Articolo 34 Cancellazione dei dati e responsabilità

La durata di conservazione è di trenta giorni, indipendentemente dal numero di confronti effettuati e dal momento in cui sono avvenuti.

L’autorità di controllo alla frontiera in quanto detentore dei dati è anche responsabile che questi vengano trattati e cancellati in conformità con il diritto.

Articolo 35 Diritti delle persone interessate

Le richieste d’accesso sono soggette a condizioni in quanto il richiedente deve identificarsi o produrre una delega, ossia provare la propria identità in modo adeguato. Nella misura in cui trattasi di una banca dati cantonale, si applica la legge sulla protezione dei dati del Cantone interessato. In assenza di una legislazione cantonale in materia si applica il diritto federale.

Articolo 36 Sicurezza dei dati

Nella misura in cui trattasi di una banca dati cantonale, si applica la legge sulla protezione dei dati del Cantone interessato. In assenza di una legislazione cantonale in materia si applica il diritto federale.

Articolo 37 Statistiche e analisi

La disposizione disciplina il trattamento dei dati memorizzati nel sistema biometrico di riconoscimento facciale per scopi non inerenti alle procedure in materia d’asilo o di stranieri.

3 Adattamento a Schengen

3.1 Cenni generali

3.1.1 Trasposizione nel diritto svizzero dell’acquis di Schengen già ripreso

Per l’adattamento a Schengen fa stato in linea di massima l’acquis di Schengen al momento della conclusione degli Accordi di associazione (cfr. decreto federale del 17 dicembre 20049), che comprendono:

a. l’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la

Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS);

b. l’Accordo del 26 ottobre 2004 sotto forma di scambio di lettere tra la Confederazione

Svizzera e il Consiglio dell’Unione Europea concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;

c. l’Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica

d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis

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